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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 25/09/2000 - Rilascio e la duplicazione patenti

OGGETTO: D.P.R. 19/04/94 n. 575 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida".

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE

Roma 25 settembre 2000

Agli Uffici Provinciali Loro sedi
Ai sigg. Coordinatori Loro sedi Prot. 175/DTT
Alla Regione Sicilia Assessorato ai Trasporti Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Traffico e Trasporti Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Trento

Modifiche alle istruzioni operative riportate nella circolare prot. B5831/60D3 del 24 luglio 1995.

Come è noto, con circolare prot. B5831/60D3 del 24 luglio 1995 sono state impartite le istruzioni operative relative al rilascio e alla duplicazione delle patenti di guida, relativamente alle nuove competenze attribuite agli Uffici Provinciali dal DPR 19/04/94.
In particolare ai punti 1.4.a., 1.4.b. e 1.4.c. della suddetta circolare è stato precisato:

1.4.a.
Nel primo caso (candidato assente) l'esaminatore, annotata la circostanza sul verbale, riporterà in ufficio il fascicolo insieme alla patente di guida. Il fascicolo potrà essere restituito tramite lo sportello, mentre la patente sarà conservata per un eventuale successivo esame. Se il candidato assente è iscritto ad un'autoscuola, il fascicolo può essere restituito direttamente all'istruttore della stessa autoscuola, se presente all'esame.

1.4.b.
Nel secondo caso (esame concluso con esito "respinto"), l'esaminatore consegnerà il fascicolo al candidato solo se ricorrono le condizioni per sostenere una prova ulteriore, mentre dovrà comunque riportare in ufficio la patente di guida. Quest'ultima, analogamente a quanto previsto per i candidati assenti, andrà trattenuta dall'Ufficio per un eventuale successivo esame. Il numero ...........................

1.4.c.
Nel terzo caso, quando cioè il candidato sia stato dichiarato idoneo, l'esaminatore, dopo aver preso nota nel verbale, estrarrà la patente dal fascicolo, riporterà la data dell'esame nella riga "data di rilascio" e la data di scadenza di validità nella riga "valevole fino al", la firmerà in corrispondenza della dicitura "il Funzionario della motorizzazione Civile".
La data di scadenza di validità di ciascuna patente sarà peraltro proposta sul verbale d'esame meccanizzato, nel presupposto imprescindibile che la data della prova di guida coincida con la data di rilascio del documento. Compilato in tal modo il documento di guida, l'esaminatore lo rilascerà immediatamente al candidato. Al termine della seduta, l'esaminatore completerà il verbale e lo consegnerà al reparto conducenti insieme ai fascicoli degli assenti, degli idonei e dei respinti per i quali non ricorre la possibilità di ripetere l'esame, nonché insieme alle patenti dei candidati risultati assenti o respinti.
Con l'introduzione della patente card, a partire dal 13 ottobre 1999, le modalità operative di rilascio sono sostanzialmente rimaste invariate, pur tenendo conto delle novità, soprattutto in fase di stampa, introdotte con l'utilizzo dei nuovi supporti.
In particolare alcuni Uffici hanno segnalato alcuni inconvenienti: la difficoltà di scrittura sul campo "pannello firma", la relativa facilità di manipolazione delle date di rilascio e di scadenza di validità riportate sullo stesso, oltre a quelli già evidenziati per le patenti cartacee (giacenza agli atti dell'Ufficio di patenti da rilasciare). L'esperienza fin qui acquisita, ha consentito di individuare le necessarie modifiche alle istruzioni operative già impartite, prevedendo la stampa con procedura informatica dei campi 4a e 4b delle patenti card delle date di rilascio e di scadenza di validità, sia nel caso di primo rilascio che di duplicato. La procedura informatica sarà modificata, al fine di consentire per ogni seduta di esame di guida, l'emissione di una nuova patente (con numerazione diversa) per ogni candidato prenotato.
A decorrere dal 16 ottobre 2000 le istruzioni operative relative al rilascio della patente di guida a seguito esame, sopra riportate, verranno pertanto così modificate.

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