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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 24/03/2005 - Prot. n. 32/MOT1 - Omologazione e installazione degli evidenziatori retroriflettenti

OGGETTO: Circolare - decreto ministeriale 27 dicembre 2004 (G.U.R.I n. 44 del 23 febbraio 2005) relativo alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.

Premessa
Il decreto in oggetto è stato adottato in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 bis del decreto legislativo 285/92 (codice della strada) e successive modificazioni.
Nel seguito, si forniscono alcuni chiarimenti circa l'applicazione della norma in argomento facendo riferimento agli articoli del decreto ministeriale. 

Articolo 1 - Veicoli soggetti all'obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti 
Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e  O4. 

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti 
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 104. La traduzione ufficiosa del testo di tale regolamento, sottoscritto dalla Comunità europea, è riportata in allegato B al decreto ministeriale. 
Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli devono essere costituiti da materiali di classe "C" di cui al paragrafo 5.4.3.1. del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. In allegato si riporta un esempio di marchio di omologazione che figura altresì nell'allegato 3 al regolamento n. 104.

Articolo 3 - Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli 
Il testo del decreto ministeriale riporta in allegato A le relative prescrizioni che si ispirano a quanto raccomandato dal regolamento ECE/ONU n. 104. 
Si richiede in via obbligatoria l'applicazione di una striscia retroriflettente lungo i lati del veicolo, al fine di evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro al fine di evidenziarne l'ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare evidenziatori di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando anche l’ingombro in altezza) così come indicato nel decreto ministeriale. 
Secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 bis del codice della strada, a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere allestiti con evidenziatori retroriflettenti. 
Per quanto concerne i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005 essi dovranno essere allestiti con i citati dispositivi al più tardi entro il 31 dicembre 2005. 
Poichè i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l'omologazione dei veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un loro agevole allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale poichè tali veicoli non sono stati concepiti per consentire l'applicazione degli evidenziatori retroriflettenti. 
Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati ad oggi riscontrati possibili problemi per la installazione degli evidenziatori si citano, a puro titolo di esempio, le seguenti:
- veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;  
- veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili;
- veicoli eccezionali;
- veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.
A tal proposito, si informa che in sede comunitaria ed internazionale si sta valutando l'opportunità di introdurre l'obbligo di allestimento sin dall'origine dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti modificando le relative norme di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (regolamento ECE 48 e direttiva 76/756/CEE). 
Ciò richiederà di precisare le condizioni per la corretta applicazione di tali dispositivi tenendo in particolare considerazione talune tipologie di veicoli per le quali potrebbero essere previste deroghe sia in termini di esenzione parziale che totale.
In attesa degli sviluppi in sede comunitaria e tenuto conto delle oggettive difficoltà di applicazione sulle citate tipologie di veicoli si forniscono in allegato 2 alcuni esempi di allestimento che ad ogni buon conto dovranno rispettare le condizioni di applicazione definite nell'allegato A al decreto ministeriale.
Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l'applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se necessario, a quote differenti, purchè vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo. 
Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per quelli applicati posteriormente.
Per ogni altra prescrizione si rimanda a quanto descritto nel decreto ministeriale in argomento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

 

ALLEGATO 1 alla circolare n. 32 del 24/03/2005

RAFFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

 


Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) (E3 se approvato in Italia) con il numero 0001148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento 104 nella sua stesura originale. Il simbolo "C" indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori lineari o di sagoma. 

Nota:
Il numero di omologazione va ubicato in vicinanza del cerchio sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera "E". Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera "E" e rivolte nella stessa direzione. L'uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli.

 

ALLEGATO 2 alla circolare n. 32 del 24/03/2005

ESEMPI DI ALLESTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI

Veicolo eccezionale

Veicolo munito di carrozzeria per il trasporto di veicoli

Veicolo adibito al trasporto di containers e/o casse mobili

Veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo in betoniera

 

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