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Pubblicato il : 17/06/2026
Tags: Circolari Ministeriali News 

Circolare - 17/06/2026 - Prot. n. 18635 - Modifica dati

OGGETTO: Procedure per la modifica della categoria richiesta e per la modifica del cambio da automatico a manuale dopo l’emissione del foglio rosa.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE

Oggetto: Procedure per la modifica della categoria richiesta e per la modifica del cambio da automatico a manuale dopo l’emissione del foglio rosa.

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici dell'Amministrazione, si rende necessario fornire precisazioni sulla possibilità di operare la modifica della categoria richiesta in seno all’istanza di conseguimento, dopo l’emissione del foglio rosa.

Più precisamente, ci si riferisce al caso in cui un candidato al conseguimento della patente A1, una volta superato l’esame di teoria, intenda modificare l’abilitazione da conseguire, con richiesta di esame pratico per la categoria B1, e viceversa. Stante l’identità sia del programma teorico stabilito per tali categorie sia del requisito d’età minima stabilito in anni sedici per il conseguimento della categoria A1 e della categoria B1, e purché ovviamente ricorrano i requisiti psico-fisici, il candidato potrà optare per l’altra categoria anche dopo l’emissione del cd. foglio rosa.

Al fine di ridurre a coerenza le previsioni normative che orbitano intorno al conseguimento della patente di guida, si dispone che:
- la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida come modificata con indicazione della nuova categoria richiesta. Ciò in quanto, diversamente opinando, sarebbe vanificato il termine di cui all’art. 121 comma 8 CDS la cui ratio è quella di attendersi che il candidato si eserciti per almeno un mese su veicoli della specifica categoria per la quale è richiesta la patente, come da foglio rosa, prima di consentirgli di sostenere l’esame di idoneità;
- il foglio rosa conserva la validità amministrativa di cui all’articolo 122 comma 1 CDS, indipendentemente dalla modifica della categoria, trattandosi di una scelta libera e consapevole del candidato stesso.

Identiche considerazioni valgono per l’ipotesi in cui il candidato abbia ottenuto il rilascio del "foglio rosa" in cui è annotato il codice unionale "78", ma intenda avanzare istanza di modifica in favore di veicoli dotati di cambio di velocità manuale (con rimozione del codice 78). Anche in tal caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 121 comma 8 CDS, la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida come modificata con indicazione del nuovo tipo di cambio.

I candidati che hanno presentato l’istanza per il conseguimento della patente di guida A1 e intendono modificare la domanda nella categoria B1, e viceversa, e i candidati che hanno presentato l’istanza per il conseguimento della patente di guida per veicolo dotato di cambio automatico e intendono modificare la domanda in favore di veicolo dotato di cambio di velocità manuale, devono richiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile la procedura di modifica, presentando il modulo TT 746 (tale modulo redatto valorizzando il campo "(2) altre richieste" con la seguente dicitura: "modifica della categoria da … a …" oppure "modifica del cambio da automatico a cambio di velocità manuale” unitamente alla ricevuta del pagamento prodotta tramite la piattaforma pago PA con accesso dal portale dell'automobilista (codice tariffa N004 – DUPLICATO FOGLIO ROSA PER VARIAZIONE DATI TECNICI E/O ANAGRAFICI – DIRITTI € 10,20 BOLLI € 16,00). Per le richieste cambio codice autoscuola e modifica tipo di cambio (automatico o manuale) gestite direttamente dall’autoscuola attraverso la funzione “cambio codice autoscuola/78”, si conferma la tariffa N007 (€ 10,20 DUPLICATO PER AGGIORNAMENTO DATI – NO BOLLI).
Si specifica che la ricorrenza dei requisiti psico-fisici è attestata dal certificato medico prodotto nell’originaria istanza di conseguimento, tenuto conto del fatto che la categoria A1 e la categoria B1 sono classificate nel medesimo Gruppo 1 (v. allegato III al D. Lgs. 18.4.2011 n. 59). Sul piano della ricorrenza dei requisiti psico-fisici, è di tutta evidenza che non è possibile accettare l’istanza di modifica del cambio da automatico a manuale nelle ipotesi in cui, ad esempio, sul certificato medico sia stato prescritto un adattamento per motivi medici che imponga il cambio di velocità automatico.

Per analoghe considerazioni, non è consentito operare la modifica dell'istanza finalizzata al rilascio di una patente speciale (ad esempio, da B speciale ad A speciale) dal momento che l'individuazione delle prescrizioni compensative richiede valutazioni mediche approfondite e specifiche, a meno che il candidato non produca apposita certificazione medica.

A fronte della menzionata istanza di modifica di categoria, l’Ufficio Motorizzazione Civile formula richiesta di assistenza su www.ilportaledellautomobilista.it secondo il consueto canale “Richiesta Assistenza” – “Servizio di Assistenza” – “Apri un ticket”, richiedendo la modifica di categoria sulla medesima marca operativa dell’originaria istanza di conseguimento, in conformità con la richiesta formulata dall’interessato sul Modello TT 746. All’esito, procede alla stampa della modificata autorizzazione ad esercitarsi alla guida.

Per completezza, si precisa che può avanzare l’istanza di modifica della categoria anche, ad esempio, il candidato al conseguimento della categoria A2 che, dopo l’emissione del foglio rosa, intenda optare per la categoria B. Può altresì avanzare l’istanza di modifica, ad esempio, il candidato al conseguimento della categoria A2 (che prevede un requisito d’età minima di anni diciotto) che intenda optare per la categoria A1. In tale ultima ipotesi, tuttavia, non è necessario osservare il termine di cui all’art. 121 comma 8 CDS in quanto i veicoli che si possono condurre con la patente A1 possono certamente essere condotti con la patente A2. Comunque, è sempre necessario presentare l’istanza di modifica della categoria su Modello TT 746, prima della prenotazione dell’esame pratico di guida, ai fini della piena regolarità amministrativa e della corretta programmazione delle sessioni d’esame.

A integrazione delle circolari del 19.09.2019 in tema di procedure amministrative di conseguimento delle patenti di guida, con riferimento al riporto di teoria (Circolare DGMOT 19.9.2019, prot. n. 28822/23.3.5, paragrafo 17 e analoga previsione di cui alla Circolare DGMOT 19.9.2019, prot. n. 28823/23.3.5) si dispone che, successivamente alla presentazione dell’istanza di riporto di teoria secondo le consuete modalità, è possibile avanzare l’istanza di modifica di cui alla presente circolare.

Per rendere pienamente efficaci le suddette previsioni, si raccomanda agli Uffici di Motorizzazione e alle Autoscuole – queste ultime, specialmente nelle ipotesi in cui gestiscano la richiesta del candidato, utilizzando la funzione “Cambio Codice Autoscuola/78”, modificando la tipologia del dispositivo di cambio del veicolo con il quale si sostiene la prova di guida da automatico a manuale – di effettuare la prenotazione degli esami pratici a fronte delle richiamate istanze di modifica, tanto nelle ipotesi di modifica della categoria richiesta quanto nelle ipotesi di modifica del cambio da automatico a meccanico, controllando che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida.

Le presenti istruzioni operative integrano e sostituiscono ogni precedente disposizione rispetto alla quale si evidenzino differenze.

Dott. Gaetano Servedio

 



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