Circolare - 15/12/2025 - Prot. n. 36712 - Complessi veicolari combinati trattore-semirimorchio
OGGETTO: Disposizioni concernenti l'immissione in circolazione dei complessi veicolari combinati trattore - semirimorchio aventi lunghezza maggiore ai 16,50 m.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli
Prot. n. 36712
Roma, 15.12.2025
OGGETTO: Disposizioni concernenti l'immissione in circolazione dei complessi veicolari combinati trattore - semirimorchio aventi lunghezza maggiore ai 16,50 m.
Facendo seguito ad alcune segnalazioni in merito al l'argomento in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
È noto che il Decreto-legge n. 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 156 del 2021, ha modificato l'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada, da ora C.d.S.) in base al quale "gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento".
Alla modifica del citato articolo 61, comma 2, del C.d.S., ad oggi, non ha fatto seguito l'aggiornamento del correlato articolo 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/1992, il quale, al comma 1, nel prescrivere le modalità di realizzazione del complesso veicolare richiama ancora la lunghezza massima dell'autoarticolato di 16,50 m piuttosto che quella di 18, 75 m.
Alla luce di quanto sopra e in attesa dell'armonizzazione del quadro normativo di riferimento, si invitano gli uffici in indirizzo ad approvare semirimorchi, con dimensioni non eccezionali, per l'immissione in circolazione, che costituiscono complessi veicolari (trattore con semirimorchio) a condizione che il veicolo semirimorchio sia conforme alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'articolo 216 del regolamento sopra citato che richiama le specifiche tecniche relative al posizionamento dell'asse del la ralla, previste di 12m, come distanza dall'asse della ralla alla parte posteriore del semirimorchio, e di 2,04 m, come distanza dall'asse della ralla ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio.
Il mancato rispetto delle suddette distanze determina che il semirimorchio venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circo lazione, alle specifiche previste all'art 10 del C.D.S.
S'invita, poi, a prestare massima attenzione nell'immatricolare veicoli provenienti dall'estero anche se già immatricolati.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Servedio
Vedi anche:



