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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 04/04/2000 - 423/DC - Uso del casco

OGGETTO: Obbligo dell'uso del casco alla guida dei ciclomotori (articolo 52 C.d.S.), dei motocicli e delle motocarrozzette (articolo 53 C.d.S.).

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Segreteria Tecnica Roma, 14 aprile 2000 Prot. no 423/DC

Ai Signori Coordinatori LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C. LORO SEDI
CIRC. U. di G. n. A14
All'Assessorato ai Trasporti Turismo Comunicazioni della Regione Sicilia Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale per la Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34 PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Civile Lungo Adige S. Nicolòo, 14 38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige - Ripartizione 38 Traffico e Trasporti Via Crispi, 8 BOLZANO
Al Ministero Interno Servizio Polizia Stradale Piazza Viminale, 1 00184 ROMA

Pervengono segnalazioni di difforme interpretazione - anche ai fini sanzionatori - del disposto dell'articolo 33 ("Modifiche agli articoli 119 e 196 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285") di cui alla Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti" e concernente, come noto, l'obbligo dell'uso del casco protettivo da parte degli utenti dei veicoli a due (o tre) ruote se questi non siano dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Si espone perciò quanto segue, premettendosi che deve porsi riferimento al D.M. 18 marzo 1986 "Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986.

A) I conducenti di ciclomotori (articolo 52 C.d.S.) sono tenuti ad indossare:
1) caschi omologati con le modalità stabilite nell'allegato 2 al citato Decreto (utilizzabili esclusivamente dai conducenti di tali veicoli: articolo 3 del Decreto stesso) contraddistinti dall'etichetta recante: - la sigla D.G.M. - il numero di omologazione; - la lettera E seguita da un numero (1, 2, 3 ...) ad indicare lo Stato comunitario di provenienza; - la sigla C.C. (conducenti di ciclomotori).
2) ero, i caschi di protezione per i conducenti ed i passeggeri di motocicli e motocarrozzette (punto B seguente).

B) I conducenti ed i passeggeri di motocicli (art. 53/1-a C.d.S.) e motocarrozzette (articolo 53/1-b C.d.S.: motocicli con carrozzino laterale), hanno l'obbligo di indossare caschi di protezione omologati con le modalità stabilite dal Regolamento ECE/ONU 22.02 (03, 04 ...: articolo 1 del D.M. 18 marzo 1986), recanti la sigla E.

C) La norma non impone l'obbligo di specie ai conducenti (ed ai passeggeri, ove ne sia consentito il trasporto) di tutti gli altri motoveicoli: per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, quadricicli a motore; elencati all'articolo 53 C.d.S. agli alinea da c) ad h).

D) Si segnala infine che, al momento, non sono stati ancora omologati veicoli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Annamaria Fabretti Longo

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