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Tags: Codice della Strada 

Articolo 333 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 121 Cod. Str.)

Art. 333. Regolamento di Attuazione

Esame con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

1. Con provvedimento del ministro dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del Codice.

2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

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Vedi anche:
Articolo 121 - CdS
Esame di idoneità.

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