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Decreto Ministero dei Trasporti - 17/11/2025 - - Guide obbligatorie

OGGETTO: Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B, non speciale.

DECRETO 17 novembre 2025 (GU n. 297 del 23/12/2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, di seguito codice della strada;
VISTO l’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, che ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 122 del codice della strada, prevedendo, tra l’altro, che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi alla guida su strada con istruttore, alle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 122, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna;
VISTO l’articolo 122, comma 5-bis, ultimo periodo, del codice della strada, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge n. 177 del 2024, che demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture dei trasporti la fissazione del numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, nonché di quelle necessarie per le esercitazioni necessarie ai fini del comma 2 del citato articolo 122 e la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” e successive modificazioni, ed in particolare l’allegato II, sezione I “Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida”, paragrafo A “Prova teorica”, punto 1, secondo capoverso, che dispone che: “Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa”;
VISTO l'articolo 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prescrive, ai fini di quel che qui rileva, che all’aspirante al conseguimento di una patente di categoria B è fatto divieto di circolare in autostrade con carreggiate a tre o più corsie impegnando altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, ed in particolare gli articoli 333, comma 1, 335, comma 13, e 372, comma 2;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 7-bis ai sensi del quale il veicolo di categoria B deve essere in dotazione ad un’autoscuola, deve essere immatricolato a nome del titolare dell'autoscuola, anche a titolo di leasing o locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada e deve essere munito di doppio comando almeno per la frizione ed il freno; al contrario il veicolo utile al conseguimento della patente B speciale non deve essere necessariamente in dotazione di un’autoscuola, ma può essere messo a disposizione di quest’ultima dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio;
VISTO altresì il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2011, n. 17, “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” e successive modificazioni;
VISTO, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 (GU n. 95 del 23 aprile 2012) recante “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B” come modificato dal decreto 3 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012);
CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina del citato decreto 20 aprile 2012 alle modifiche apportate all’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada dall’articolo 8, comma 2, lett. c), della legge n. 177 del 2024, provvedendo ad ottimizzare il percorso formativo prescritto, nonché ad informatizzarne il procedimento ed il rilascio della certificazione prevista dal citato articolo 122, comma 5-bis;
RITENUTO che la molteplicità degli adattamenti che possono essere prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di categoria B speciale, possono comportare l'impossibilità o l’estrema onerosità, per quest'ultimo, di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, per l’evenienza che il veicolo multiadattato, eventualmente in disponibilità presso l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, non sia congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste;
RITENUTO quindi di dover, a diritto vigente, esonerare gli aspiranti al conseguimento di una patente B speciale dall’obbligo di cui all’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada;
RITENUTO, infine, opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di esercitazioni di guida obbligatorie di cui all’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada;

DECRETA:

Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lett. c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il presente decreto disciplina:
a) il numero delle ore di esercitazioni alla guida obbligatorie per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale, erogate da un'autoscuola, con proprio istruttore abilitato ed autorizzato;
b) le modalità di svolgimento delle esercitazioni;
c) le modalità di rilascio della certificazione che comprova l’assolvimento dell’obbligo.
2. Con decreto dirigenziale sono adottate le disposizioni applicative per l’utilizzo della piattaforma per la certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “Istruttore”: un istruttore abilitato e autorizzato ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011 n. 17, in regola con gli obblighi di formazione periodica, in attività presso l’autoscuola alla quale è demandata l’erogazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida;
b) “Autostrade”: come definite dall’articolo 2, comma 2, lett. A, del codice della strada;
c) “Strade extraurbane principali”: le strade di cui all’articolo 2, comma 2, rispettivamente lett. B, del codice della strada;
d) “Strade extraurbane secondarie”: le strade di cui all’articolo 2, comma 2, rispettivamente lett. C del codice della strada;
e) “Strade urbane”: le strade di cui all’articolo 2, comma 2, lett. D, E ed E-bis del codice della strada. Ai fini del presente decreto sono equiparate alle strade urbane le strade locali di cui all’articolo 2, comma 2, lett. F dello stesso codice;
f) “Esercitazioni alla guida in condizioni di visione notturna”: le esercitazioni di guida condotte non prima delle ore 20, o da mezz'ora dopo il tramonto se tale condizione matura prima del suddetto orario, e non oltre le ore 6,45, o mezz’ora prima dell’alba se tale condizione matura dopo del predetto orario;
g) “Veicolo”: un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B, non speciale, conforme alle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995 n. 317. Il veicolo deve disporre di una tipologia di cambio coerente con quella della patente di categoria B che si intende conseguire, come riportata sull’autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
h) “Piattaforma per la certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida” o “Piattaforma”: l’applicativo di gestione della formazione, dalla sua programmazione al rilascio della certificazione, messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione;
i) “CED”: il Centro elaborazione dati presso la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) “ANAG”: l’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, di cui all’articolo 226, comma 10, del codice della strada;
k) “Centro abitato”: l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizi e fine, così come definito all’articolo 3, comma 1, n. 8), del codice della strada.

Art. 3
Disciplina delle esercitazioni alla guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B, non speciale
1. Le esercitazioni obbligatorie alla guida, erogate da un istruttore abilitato ed autorizzato, constano di otto ore, articolate in moduli i cui obiettivi, contenuti, durata e modalità di erogazione sono disciplinati nei commi seguenti. Se l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida è stata rilasciata con limitazioni, le ore obbligatorie per le esercitazioni alla guida sono ridotte in misura corrispondente alle limitazioni disposte per l’aspirante autorizzato.
2. Il modulo A, della durata di due ore, ha quale obiettivo la predisposizione dell’allievo all'uso in sicurezza del veicolo, nonché la sua conoscenza dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Consiste nelle seguenti esercitazioni, da svolgersi su strade urbane o extraurbane secondarie site queste ultime entro un raggio di 10 km dalla sede dell’autoscuola:
a) partenza; uso della frizione, se presente sul veicolo; sterzata; frenata; inserimento e disinserimento delle marce o del selettore se il veicolo è munito di cambio automatico; retromarcia;
b) individuazione, attivazione e disattivazione nonché configurazione dei dispositivi ADAS di supporto alla guida, se presenti sul veicolo;
c) tecniche per minimizzare la distrazione dovuta alla consultazione, impiego, impostazione o configurazione di alcuni strumenti e apparecchi all’interno del veicolo;
d) simulazione di situazioni di emergenza: gestione di un guasto in strada; posizionamento del triangolo di emergenza; uso del giubbino rifrangente per garantire la visibilità; procedura per allertare i soccorsi.
3. Il modulo B, della durata di tre ore, ha quale obiettivo le esercitazioni di guida su strade urbane. Consiste nelle seguenti attività di guida:
a) posizionamento sulla carreggiata; svolte; incroci; rotatorie e intersezioni semaforiche, se presenti, con attenzione alla visibilità, ai pedoni e alle nuove regole sulla mobilità sostenibile;
b) valutazione della distanza di sicurezza; partenza in salita;
c) circolazione su strade urbane con gestione del traffico intenso, se presente;
d) gestione delle precedenze in particolare in prossimità di attraversamenti pedonali e ciclabili se presenti;
e) sperimentazione delle infrastrutture urbane moderne come corsie ciclabili, zone di attestamento per i ciclisti, corsie dedicate ai mezzi pubblici, zone scolastiche, se presenti;
f) inversioni di marcia in sicurezza; passaggi stretti; percezione e superamento in sicurezza di ostacoli nella circolazione stradale;
g) parcheggi e uscite da sosta o fermata.
4. Il modulo C, della durata di due ore, ha quale obiettivo l’esercitazione alla guida su autostrade o strade extraurbane principali o secondarie. Consiste nelle seguenti attività di guida:
a) circolazione adeguando le marce alla velocità, superando la velocità di 50 Km/h, inserendo la marcia più alta disponibile, se il veicolo è munito di cambio manuale;
b) guida efficiente ed attenta al risparmio energetico, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile.
5. Il modulo D, della durata di un’ora, ha quale obiettivo l’esercitazione alla guida in condizioni di visione notturna, come definita dall’articolo 2, comma 1, lett. f), condotta su strade urbane o extraurbane principali o secondarie o autostrade, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici, se presenti.
6. Le attività di cui ai commi da 2 a 5 consistono in esercitazioni di guida individuali su un veicolo come definito dall’articolo 2, comma 1, lett. g). Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
7. In deroga al comma 6, le attività di simulazione di situazioni di emergenza, di cui al comma 2, lett. d), possono consistere anche in lezioni collettive e dimostrative, erogate in favore di un numero di allievi non superiore a cinque: in tal caso la lezione collettiva ha la durata di trenta minuti.
8. Le lezioni del modulo A, di cui al comma 2, sono propedeutiche all’erogazione delle lezioni di tutti gli altri moduli. Non c’è propedeuticità per l’erogazione dei moduli B, C e D. Le esercitazioni alla guida di cui al modulo C sono subordinate all’erogazione di almeno un’ora delle esercitazioni di cui al modulo B.
9. È possibile svolgere nell’ambito di una medesima lezione giornaliera esercitazioni afferenti a più attività tra quelle previste dai moduli B, C e D, di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, a condizione che la frazione di ciascun modulo sia di almeno trenta minuti o multipli di trenta, fermo restando il limite di cui al comma 6, ultimo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 4.

Art. 4
Certificazione delle esercitazioni di guida
1. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso formativo è predisposta la Piattaforma per la certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida.
2. Al termine dell’erogazione dei moduli A e B, conformemente al programma di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, la Piattaforma rilascia apposita certificazione parziale. Tale certificazione può valere come certificazione finale in caso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di effettuare le esercitazioni di cui ai moduli C e D. Tale certificazione è acquisita nell’ANAG.
3. Fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all’articolo 3, comma 8, del presente decreto e le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, al termine dell’erogazione dei moduli C e D, o al termine di uno solo dei due moduli in caso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di effettuare le esercitazioni di uno dei due moduli C e D, conformemente al programma di cui all’articolo 3, rispettivamente commi 4 e 5, la Piattaforma rilascia la certificazione finale che comprova l’assolvimento dell’intero obbligo formativo e che consente al titolare della stessa di esercitarsi nelle condizioni di cui all’articolo 122, comma 2, del codice della strada, nel rispetto delle prescrizioni comportamentali di cui all'articolo 5. Tale certificazione è acquisita nell’ANAG.
4. Nel caso di erogazione delle lezioni giornaliere secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 9, la Piattaforma rilascia solo la certificazione di cui al comma 3 o del comma 2, al termine dell’erogazione delle ore di esercitazione di guida obbligatorie, conformi al programma di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Le esercitazioni di guida per le quali è stato emesso un certificato finale di cui ai commi 2, 3 e 4, nel caso di mancato conseguimento del titolo al termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sono valide per 18 mesi, che decorrono dalla data di emissione delle medesime certificazioni, esclusivamente ai fini di una seconda istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale, a condizione che l’aspirante candidato sia in possesso di un esame di teoria valido, superato con esito positivo e non decaduto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5
Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. È fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'articolo 117, comma 2, del codice della strada. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione dell'articolo 176, comma 21, del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 6
Entrata in vigore ed applicazione, disposizioni transitorie e finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del presente decreto dispiegano la loro efficacia a decorrere dal giorno di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle esercitazioni di guida obbligatorie di cui all’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, effettuate con autorizzazione ad esercitarsi alla guida emessa successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, secondo periodo.
4. Alle esercitazioni di guida obbligatorie di cui all’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada esperite con autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012. Le esercitazioni di guida certificate conseguite ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 nel caso di una seconda istanza presentata dopo l’entrata in vigore decreto dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 3, hanno validità ai fini della nuova istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5.
5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Salvini



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