HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Menu
  • Leggi
  • Direttive UE
  • Regolamenti e Decisioni UE
  • Note orientative
  • Decreti Legge
  • Decreti Legislativi e DPR
  • Decreti Ministeriali e DPCM
  • Decreti Dirigenziali
  • Circolari Ministeriali
  • Circolari DGT Nord Ovest
  • Circolari DGT Nord Est
  • Circolari DGT Centro
  • Circolari DGT Sud
  • Circolari UMC periferici
  • Normativa ACI
  • Avvisi, Note e varie
  • Parere
  • Delibere
  • Accordi Stato-Regioni
  • Accordi internazionali
  • Sentenze
  • Normativa regionale
  • Statistiche
  • Norme Ministero Interno
  • Ordinanze
Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 09/08/2001 - 1817/M330 - Conseguimento della patente

OGGETTO: Conseguimento della patente di guida a seguito di revoca ai sensi degli articoli 120 e 130 del Codice della Strada.

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Unità Operativa MOT 3

Roma, il 9 agosto 2001
Prot. n. 1817/M330

È stato posto quesito a questa Amministrazione in ordine all'operatività del secondo comma dell'articolo 130 del codice della strada nei casi in cui i titolari di una patente di guida B+E, C, C+E, D, o D+E revocata, vogliano conseguire un nuovo documento di guida della stessa categoria e se l'esenzione dall'onere della propedeuticità sia suscettibile di interpretazione analogica anche nell'ipotesi di revoca per i motivi stabiliti dall'articolo 120 del codice della strada.
In proposito, si ricorda che il secondo comma dell'articolo 130 recita: "Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato pur direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categoria C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Al riguardo si ritiene che tale disposizione di carattere procedimentale, se pure inserita in un articolo che tratta della revoca della patente per cause diverse dal difetto dei requisiti morali, ricomprende ogni tipo di revoca e, quindi, pur essere applicata anche ai casi di revoca per difetto dei requisiti morali, prevista dall'articolo 120, d.lvo 285/92.
Siffatta interpretazione, peraltro già formulata dal Ministero dell'interno con nota n. M/2413/2 del 5 luglio 2000 trasmessa a codesti uffici in data 20 settembre 2000, appare coerente con il principio di ermeneutica giuridica espresso dalla Cassazione penale in occasione di pronuncia relativa ed altro istituto previsto dal Codice della strada.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Annamaria Fabretti Longo)

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail