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OGGETTO: Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, CE, D, DE, svolta su veicoli non dotati di cambio manuale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 19304

Roma, 6 settembre 2016

OGGETTO: Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, CE, D, DE, svolta su veicoli non dotati di cambio manuale.

Come noto, al punto 5 dell'allegato II decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE, è stabilito che: "5.1.1 Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 5.1.2 I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico".

Al punto 5.1.3 del decreto legislativo 59/2011, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2015 (con cui è stata recepita la direttiva 2014/85/UE) stabilisce, in particolare che "5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE. Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento".

Si impartiscono, di seguito, disposizioni attuative della nuova disposizione prevista al punto 5.1.3.

Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza di una delle seguenti categorie C, CE, D, DE che siano state conseguite sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo "privo del pedale della frizione" qualora il candidato:
a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale;
b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta "preventiva" ed "ecologica", e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a
• ridurre i consumi;
• contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle fasi di accelerazione;
• anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale;
• gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento;
• evitare brusche accelerazioni e brusche frenate.

Le disposizioni impartite con la presente circolare si applicano agli esami di valutazione delle capacità e dei comportamenti svolti a far data 3 ottobre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

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