Decreto Dirigenziale - 03/02/2026 - n. 31 - Esame teorico per conseguimento patente nautica D1
OGGETTO: Operatività patente nautica D1. Definizione delle procedure attuative, ai sensi dell’articolo 2 del Direttore generale per la motorizzazione n. 62 del 18 aprile 2025, della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024, oltre alle modalità di presentazione dell’istanza per il conseguimento di tale categoria di patente.
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e, in particolare, l’articolo 39, comma 6, lettera d), che fa riferimento alla patente nautica di categoria D;
VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente «Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» e, segnatamente, l’articolo 27-bis rubricato «Patenti nautiche di categoria D»;
VISTO, in particolare, l’articolo 28, comma 1, lett. c-bis), del citato D.M. n. 146/2008, che individua le seguenti autorità competenti al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1: «le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1»;
VISTO, nello specifico, l’articolo 29-bis del citato D.M. n. 146/2008, avente ad oggetto il «Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1» il quale prevede, al comma 1, che «La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale», al comma 2 che «Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice», al comma 3, che «In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l’UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2» e, al comma 5, che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;
b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;
f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021, n. 323, concernente «Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, concernente il «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2024, n. 124, che adotta il «Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024 (G.U. n. 297 del 19 dicembre 2024), avente ad oggetto il «Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1», e, segnatamente, l’articolo 7 rubricato «Vigilanza e verifica», il quale prevede, al comma 1, che «Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica comunicano, anche con modalità telematica, all’autorità di cui all’art. 6, comma 1, nonché alla provincia, alla città metropolitana o alla provincia autonoma competenti per territorio, luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell’esame di idoneità finale, i nominativi dei partecipanti, nonché il collegamento di accesso in video conferenza per finalità di vigilanza e di verifica a campione» e, al comma 2, che «Le autorità di cui al comma 1 accedono in qualunque momento all’aula dove si svolgono le lezioni frontali teoriche per verificare l’identità e la presenza dei candidati, la modalità di svolgimento della lezione teorica frontale e l’effettiva erogazione e regolarità della prova di idoneità finale a quiz»;
VISTO il decreto del Direttore generale per la motorizzazione n. 62 del 18 aprile 2025 avente ad oggetto l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale «Presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione è attivato il sistema informatizzato di gestione delle prove teoriche scritte degli esami per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.
Le modalità di funzionamento del sistema informatizzato e le procedure attuative della vigilanza e della verifica di cui all’articolo 7 del d.m. 27 novembre 2024, attribuite alla competenza degli uffici della motorizzazione civile ai sensi degli articoli 27-bis e 29-bis del d.m. n. 146/2008, sono definite con successivo decreto del Direttore generale per la motorizzazione»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, che individua il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186/2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, che conferisce al Dott. Gaetano Servedio l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO necessario dare attuazione al citato articolo 2 del D.D. n. 62/2025, nella parte in cui prevede la definizione delle procedure attuative della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1;
DECRETA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le procedure attuative della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024, oltre alle modalità di presentazione dell’istanza per il conseguimento di tale categoria di patente.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle autorità di vigilanza, e segnatamente agli Uffici della Motorizzazione civile, quali autorità competenti al rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. c-bis), del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 nonché allo svolgimento delle attività di vigilanza;
b) agli enti erogatori, e precisamente alle scuole nautiche, ai consorzi tra scuole nautiche e ai centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 29-bis, comma 2, del predetto D.M. n. 146/2008, presso i quali si svolgono il corso formativo e la prova di idoneità finale;
3. Le modalità operative di svolgimento delle procedure di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 sono dettagliate all’interno dell’Allegato “A” al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2
Principi, strumenti e organizzazione delle attività di vigilanza e verifica
1. Le attività di vigilanza e di verifica per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono svolte dagli Uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa vigente in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024.
2. Le attività di cui al comma 1 si riferiscono sia al corso formativo sia alla prova di idoneità finale e sono finalizzate, in via generale, ad assicurare:
a) la conformità delle attività formative ed esaminative alle disposizioni normative vigenti;
b) l’identificazione certa dei candidati e la verificabilità della loro partecipazione alle attività formative;
c) la regolarità della prova di idoneità finale, nonché la prevenzione e gestione di comportamenti non conformi;
d) la documentazione degli esiti e la loro utilizzabilità ai fini dei seguiti amministrativi di competenza.
3. Le attività di vigilanza e verifica sono svolte mediante gli strumenti ritenuti idonei a garantire l’effettività del controllo, anche attraverso modalità documentali e, ove previsto, mediante accesso da remoto.
4. Per l’esecuzione delle attività, le autorità di vigilanza individuano e incaricano il personale abilitato allo svolgimento delle funzioni previste, assicurando l’adeguata separazione tra fasi operative e responsabilità procedimentali, nonché la continuità del presidio e la corretta verbalizzazione delle attività svolte, secondo quanto disciplinato dall’Allegato “A”.
Articolo 3
Verbalizzazione, esiti e gestione documentale
1. Al termine delle attività di cui all’articolo precedente, le autorità di vigilanza redigono un apposito verbale, nel quale sono riportati i dati dei partecipanti e le eventuali irregolarità riscontrate, redatto sulla base del modello di cui agli Allegati “B” e “C” al presente decreto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. I verbali sono sottoscritti dai soggetti incaricati e sono acquisiti agli atti dell’ufficio competente secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso.
3. La completezza e la regolarità formale della documentazione di cui al comma 1 costituiscono presupposto per la conclusione del procedimento di vigilanza e per l’adozione dei conseguenti atti amministrativi relativi agli esiti della prova di idoneità finale.
4. Le autorità di vigilanza assicurano la tracciabilità del procedimento mediante la registrazione degli atti e degli esiti nei sistemi e negli archivi in uso, garantendo la reperibilità della documentazione ai fini di eventuali verifiche successive o richieste da parte di altre strutture competenti.
Articolo 4
Gestione delle irregolarità
1. Qualora, all’esito delle attività di vigilanza e verifica, emergano irregolarità riferibili al corso formativo o alla prova di idoneità finale, l’Ufficio della Motorizzazione civile competente cura la gestione delle stesse sulla base delle risultanze istruttorie contenute nei verbali e delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati.
2. Le modalità di contestazione delle irregolarità, i termini procedimentali, l’eventuale fase di contraddittorio, nonché le attività istruttorie e i criteri di imputazione delle responsabilità sono disciplinati dall’Allegato “A”, che individua altresì i possibili esiti e provvedimenti conseguenti in relazione alla tipologia e gravità delle non conformità riscontrate.
3. Ove le irregolarità riscontrate richiedano seguiti di competenza di altre amministrazioni o autorità, l’Ufficio della Motorizzazione civile competente trasmette la documentazione pertinente secondo i flussi e le modalità indicati nell’Allegato “A”, in coerenza con la disciplina applicabile agli enti erogatori.
Articolo 5
Disposizioni procedimentali
1. Il candidato che intende conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D1, è tenuto a presentare un’apposita istanza all’Ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente ovvero, per il tramite di una scuola nautica o di un centro di istruzione per la nautica, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato “D” al presente decreto.
2. Possono presentare istanza e sostenere i relativi esami i candidati residenti o domiciliati nella provincia di competenza dell’Ufficio della Motorizzazione civile adito, in una provincia confinante con la stessa, ovvero in altra provincia appartenente alla medesima regione di residenza o di domicilio del candidato.
3. La disposizione prevista al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri, ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza, nonché ai candidati che allegano all’istanza una dichiarazione sostitutiva attestante il domicilio per motivi di studio o di lavoro.
4. Il candidato che non abbia conseguito l’idoneità alla prova finale può essere ammesso a sostenere una nuova prova decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova precedente ed entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell’attestazione delle esercitazioni pratiche di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto 27 novembre 2024, senza obbligo di reiterare il corso formativo di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.
5. La ripetizione della prova è consentita una sola volta e senza ulteriori oneri tributari.
6. In caso di mancato superamento anche della seconda prova ovvero di duplice assenza alla prova di idoneità finale, la domanda di ammissione è archiviata, restando salva la facoltà di presentare una nuova istanza entro il termine di validità dell’attestazione delle esercitazioni pratiche.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il corso formativo teorico nonché ad effettuare le esercitazioni pratiche previste dal D.M. 27 novembre 2024.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL DIRETTORE
Dott. Gaetano Servedio
Allegato A al Decreto n. 31 del 03/02/2026
(articolo 1, comma 4)
Istruzioni operative per la vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1. Obiettivi e ambito di applicazione
La presente procedura operativa disciplina, in modo analitico e vincolante, le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica del corso formativo e della prova finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024 e del Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 62 del 18 aprile 2025.
Nell’ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, la procedura costituisce riferimento operativo uniforme sul territorio nazionale e si applica alle attività svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile (di seguito, anche «UMC») competenti per territorio, ferma restando la funzione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (di seguito, anche «DGMOT»).
2. Documenti di riferimento
All’interno del presente paragrafo viene riportata la lista di distribuzione che raccoglie i modelli operativi funzionali allo svolgimento delle attività descritte nella presente procedura e la normativa che disciplina il procedimento.
2.1. Documenti operativi
| ID | Oggetto | Descrizione | Distribuzione | ||
| Attore | Attività | Modalità | |||
| 01 | Modulo del verbale di vigilanza del corso formativo | Modulo utilizzato per la documentazione delle attività di vigilanza svolte sul corso formativo, comprensivo delle verifiche effettuate, dei soggetti presenti e degli eventuali rilievi o non conformità riscontrate. | Operatori incaricati | Compilazione; sottoscrizione; invio |
Cartacea |
| Responsabile del procedimento (UMC) | Acquisizione agli atti; valutazione degli esiti; eventuali seguiti amministrativi |
Conservazione agli atti | |||
| 02 | Modulo del verbale di vigilanza della prova finale | Modulo utilizzato per la documentazione delle operazioni della prova finale e dei relativi esiti, comprensivo dei dati della sessione, del numero dei candidati ammessi, presenti, idonei e non idonei, nonché delle eventuali irregolarità riscontrate. | Esaminatore e Segretario | Compilazione; sottoscrizione; invio |
Cartacea |
| Responsabile del procedimento (UMC) |
Acquisizione agli atti; valutazione degli esiti; eventuali seguiti amministrativi |
Conservazione agli atti | |||
Per il dettaglio sui documenti operativi si rimanda alla sezione 4. Modalità di esecuzione del processo. La lista di distribuzione sarà soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione di eventuali sviluppi operativi che possano verificarsi nel tempo.
3. Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità
Di seguito sono descritti i ruoli organizzativi coinvolti nell’ambito della presente procedura e le responsabilità generali assegnate agli stessi.
Le attività operative specificate in analitico nella presente procedura devono in ogni caso intendersi effettuate dai singoli ruoli coinvolti nel rigoroso rispetto delle responsabilità di seguito definite.
| Ruoli organizzativi coinvolti | Responsabilità |
| DGMOT/DGT | • definisce l’indirizzo generale e il quadro di riferimento per le attività di vigilanza e verifica; • adotta e aggiorna le presenti istruzioni operative e gli atti attuativi; • assicura l’uniforme applicazione della procedura sul territorio nazionale; • monitora gli esiti complessivi ai fini dell’adozione di eventuali misure di coordinamento o aggiornamento. |
| Uffici della Motorizzazione Civile | • acquisiscono e registrano agli atti le comunicazioni di avvio dei corsi e le informazioni relative alle sessioni della prova finale; • pianificano le attività di vigilanza e verifica, distinguendo tra corso formativo e prova finale; • individuano e incaricano il personale abilitato alle funzioni di esaminatore e segretario; • assicurano la gestione amministrativa, la protocollazione e la conservazione degli atti e dei verbali; • curano i seguiti amministrativi conseguenti agli esiti delle attività di controllo. |
| Responsabile del procedimento di vigilanza e verifica | • assicura il rispetto delle presenti istruzioni operative e dei principi procedimentali; • coordina e sovrintende lo svolgimento complessivo delle attività di vigilanza e verifica; • valuta gli esiti delle verifiche effettuate dagli Operatori incaricati e dispone i seguiti amministrativi conseguenti alle non conformità riscontrate; • verifica la completezza, la coerenza e la regolarità formale della documentazione prodotta. |
| Operatore incaricato della vigilanza e della verifica (Esaminatore / Segretario) | • assicura lo svolgimento delle attività di vigilanza e verifica sul corso formativo e sulla prova finale, nel rispetto della normativa e delle presenti istruzioni operative; • verifica la conformità delle attività svolte rispetto al programma formativo e alle informazioni comunicate all’UMC; • cura la corretta verbalizzazione delle attività e segnala eventuali irregolarità o anomalie al Responsabile del procedimento; • adotta i provvedimenti immediati di competenza in caso di violazioni delle regole della prova finale. |
| Enti erogatori del corso formativo e delle sessioni relative alla prova finale | • organizzano ed erogano il corso nel rispetto del programma approvato e della normativa vigente; • curano l’organizzazione delle sessioni della prova finale nel rispetto delle disposizioni normative e delle presenti istruzioni operative; • garantiscono la predisposizione delle postazioni e la regolarità delle condizioni di svolgimento della prova; • assicurano la conformità dei contenuti e delle modalità di svolgimento del corso e della prova finale; • garantiscono la disponibilità e l’idoneità degli ambienti, delle strutture e delle dotazioni; • trasmettono all’UMC le comunicazioni di avvio, le informazioni necessarie all’ammissione dei candidati e le eventuali variazioni; • collaborano alle attività di vigilanza, assicurando l’accesso alla documentazione e agli ambienti fisici o virtuali. |
4. Modalità di esecuzione del processo
Il processo di vigilanza e verifica si articola nelle fasi di seguito descritte e riguarda, in modo distinto e sequenziale, il corso formativo e la prova finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Le attività sono svolte garantendo la tracciabilità delle operazioni e dei documenti, la distinzione tra le funzioni di vigilanza, verbalizzazione e quelle di valutazione e adozione dei conseguenti atti amministrativi, nonché l’uniforme applicazione delle procedure sul territorio nazionale.
4.1. Avvio e pianificazione delle attività di vigilanza
Ai fini dell’esercizio delle attività di vigilanza e verifica, le autorità di vigilanza, quali gli Uffici della Motorizzazione Civile (di seguito «UMC»), operano sulla base di un elenco di personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di Operatori incaricati, formato e aggiornato secondo le procedure interne dell’Amministrazione, in coerenza con la normativa vigente in materia di organizzazione e attribuzione delle funzioni amministrative.
All’interno dell’UMC è individuato un Responsabile del procedimento di vigilanza e verifica, con funzioni di coordinamento, supervisione e gestione dei seguiti amministrativi. Il Responsabile del procedimento opera in sede e assicura la corretta applicazione delle presenti istruzioni operative, la coerenza delle attività svolte dagli operatori incaricati e la tenuta complessiva della documentazione di procedimento.
Per ciascun corso formativo e per ciascuna sessione della prova finale, l’UMC individua due Operatori incaricati, selezionati tra il personale iscritto nell’elenco di cui al primo periodo, cui sono attribuite le funzioni di vigilanza in loco e di verbalizzazione. In particolare, per le sessioni della prova finale, la vigilanza è assicurata da un Esaminatore e da un Segretario.
L’individuazione degli Operatori incaricati avviene secondo la programmazione interna dell’UMC e sulla base delle disponibilità dichiarate dal personale abilitato, anche in prossimità della data di svolgimento delle attività, al fine di garantire l’effettiva operatività del servizio e, ove necessario, esigenze di riservatezza connesse alle attività di controllo.
Il processo di vigilanza e verifica è avviato dall’UMC competente per territorio attraverso l’acquisizione delle informazioni necessarie alla pianificazione delle attività di presidio sul corso formativo e sulla prova finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, in attuazione della normativa vigente e delle presenti istruzioni operative.
A tal fine, l’UMC acquisisce e registra agli atti la documentazione e le comunicazioni trasmesse dalle scuole nautiche, dai consorzi tra scuole nautiche e dai centri di istruzione per la nautica, abilitati o autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articoli 49-septies e 49-octies (di seguito «enti erogatori»), nonché dal Referente operativo del corso designato dai medesimi enti, assicurando la tracciabilità delle informazioni acquisite e la gestione delle eventuali variazioni.
In particolare:
1. Con riferimento al corso formativo, gli enti erogatori trasmettono all’UMC la comunicazione di avvio delle attività formative, contenente le informazioni essenziali relative alla sede, al calendario, al programma del corso formativo e alle modalità di svolgimento del corso, nonché ai partecipanti e al referente operativo del corso. Tale comunicazione è acquisita agli atti ed è utilizzata dall’UMC ai fini della pianificazione delle attività di vigilanza e verifica, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi.
2. Con riferimento alle sessioni della prova finale, l’UMC definisce il calendario delle prove secondo la programmazione interna. Gli enti erogatori delle sessioni della prova finale trasmettono all’UMC, nei termini stabiliti, le informazioni necessarie all’ammissione dei candidati alle singole sessioni.
Le comunicazioni sono registrate agli atti e costituiscono presupposto per le verifiche amministrative preliminari e per l’organizzazione delle attività di vigilanza.
3. Eventuali variazioni relative al corso formativo o alle sessioni della prova finale sono comunicate tempestivamente all’UMC dagli enti interessati. Le variazioni sono acquisite agli atti e considerate ai fini della pianificazione e dell’esercizio delle attività di vigilanza e verifica.
4. L’UMC effettua le verifiche amministrative preliminari necessarie ad assicurare la regolare ammissione dei candidati (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente decreto), e la conformità delle attività formative ed esaminative alla normativa vigente, secondo quanto dettagliato nei paragrafi successivi.
4.2. Vigilanza e verifica delle attività di vigilanza
Le attività di vigilanza e verifica sul corso formativo sono svolte dall’UMC competente per territorio secondo quanto pianificato ai sensi del paragrafo 4.1 e sono finalizzate ad accertare la conformità dello svolgimento delle attività formative alle disposizioni normative vigenti e al programma formativo approvato per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.
4.2.1. Attività preliminari
Prima dell’avvio delle attività formative, l’UMC, per il tramite degli Operatori incaricati, verifica la coerenza tra le informazioni comunicate dell’ente erogatore in sede di avvio del corso e il programma formativo previsto dalla normativa vigente.
In particolare, sono oggetto di verifica preliminare:
- la sede di svolgimento del corso e la corrispondenza con quanto comunicato all’UMC;
- il calendario delle attività formative (date e orari);
- il programma del corso formativo e la sua coerenza con i contenuti previsti per la categoria D1;
- la validità della comunicazione di avvio del corso, regolarmente protocollata;
- la presenza, l’identificabilità e l’individuazione formale del referente operativo del corso;
- la completezza e regolarità della documentazione trasmessa ai fini dell’avvio delle attività formative.
Qualora non sussistano le condizioni minime per l’esercizio della vigilanza ovvero emergano difformità idonee a pregiudicare la regolarità dello svolgimento del corso, gli Operatori incaricati ne danno atto nel verbale di vigilanza sul corso formativo e informano il Responsabile del procedimento per le valutazioni e i seguiti di competenza.
4.2.2. Modalità di svolgimento della vigilanza
La vigilanza sul corso formativo è organizzata mediante controlli programmati e/o a campione, secondo criteri organizzativi interni dell’UMC, tenuto conto del numero di corsi attivati, della distribuzione territoriale e di eventuali elementi di rischio, quali, a titolo esemplificativo, variazioni reiterate dei calendari, anomalie documentali o segnalazioni pervenute.
Le attività di vigilanza possono essere svolte in presenza presso la sede di erogazione del corso.
Alternativamente, come previsto dall’articolo 7 del D.M. del 27 novembre 2024, la vigilanza può essere svolta anche con modalità da remoto, sulla base delle informazioni trasmesse dall’ente erogatore in sede di comunicazione di avvio del corso.
In caso di vigilanza da remoto, l’ente erogatore assicura che gli Operatori incaricati possano accedere alle attività formative mediante collegamento telematico attivo per l’intera durata della lezione, senza necessità di autorizzazione preventiva o accettazione da parte dell’ente erogatore.
Il referente operativo del corso garantisce, per tutta la durata delle attività formative oggetto di vigilanza da remoto:
- il funzionamento continuo dei sistemi audio e video;
- un’inquadratura idonea a consentire la visione dell’aula o dell’ambiente di erogazione e dei partecipanti presenti;
- la possibilità per gli Operatori incaricati di verificare in tempo reale lo svolgimento regolare delle attività formative.
Nel corso delle attività di verifica, sia in presenza sia da remoto, gli Operatori incaricati assicurano che i controlli non interferiscano con il regolare svolgimento delle lezioni e si limitino alle attività strettamente necessarie all’accertamento della regolarità del corso.
4.2.3. Oggetto delle verifiche
Nel corso delle attività di vigilanza, svolte in presenza o con modalità da remoto, gli Operatori incaricati verificano in particolare:
- l’identificazione dei candidati mediante documento di riconoscimento in corso di validità;
- la regolare presenza dei partecipanti, mediante riscontro dei registri di frequenza e confronto con l’elenco dei partecipanti trasmesso in sede di avvio del corso. In caso di modalità da remoto, mediante verifica della partecipazione effettiva attraverso i sistemi di collegamento utilizzati;
- la corretta compilazione della documentazione di corso, con riferimento a date, orari, argomenti delle lezioni, nominativi dei docenti e attestazioni di presenza (tramite firma in ingresso e in uscita) dei partecipanti;
- la coerenza tra il calendario delle attività comunicato all’UMC e lo svolgimento effettivo delle lezioni, con riferimento a giornate, orari e contenuti didattici;
- la coerenza dei contenuti didattici erogati rispetto al programma formativo approvato per la categoria D1;
- il rispetto della durata minima del corso e delle modalità di erogazione dichiarate;
- l’adeguatezza delle condizioni logistiche e organizzative (aule, spazi, dotazioni o ambienti virtuali), intesa come idoneità a garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività formative;
- l’identificabilità dei partecipanti e dei docenti presenti, ai fini del riscontro con la documentazione trasmessa e con le informazioni comunicate all’UMC.
4.2.4. Esito delle attività di vigilanza sul corso formativo
Le attività svolte e gli esiti delle verifiche sono riportati in apposito verbale di vigilanza sul corso formativo, redatto dagli Operatori incaricati e sottoscritto dai medesimi.
Il verbale riporta almeno:
- la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle attività di vigilanza, con indicazione della modalità in presenza o da remoto;
- l’individuazione del corso oggetto di verifica e dell’ente erogatore;
- i nominativi degli Operatori incaricati e degli enti presenti o collegati;
- la descrizione sintetica delle verifiche effettuate;
- gli eventuali rilievi o non conformità riscontrati, con indicazione della loro natura (formale o sostanziale) e del riferimento alla disposizione o al requisito oggetto di verifica;
- le eventuali dichiarazioni o osservazioni rese dall’ente erogatore, dal referente operativo.
Il verbale è acquisito agli atti dell’UMC competente secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso, assicurandone la tracciabilità e la conservazione. Il Responsabile del procedimento valuta gli esiti delle verifiche e, in funzione della tipologia e della gravità delle eventuali non conformità riscontrate, dispone i seguiti amministrativi di competenza, entro dieci giorni dalla consegna del verbale (approfonditi nel Paragrafo 4.4).
4.3. Preparazione, vigilanza e conclusione della prova finale
Le attività di vigilanza e verifica sulla prova finale sono svolte secondo modalità organizzative idonee ad assicurare, in ogni caso, l’identificazione dei candidati, l’autonomia della prova, la prevenzione di comunicazioni o comportamenti irregolari e la corretta verbalizzazione degli esiti, in coerenza con i modelli e le prassi in uso presso l’UMC competente.
4.3.1. Attività preliminare alla prova finale
Prima dell’inizio della prova finale, gli Operatori incaricati, nelle funzioni di Esaminatore e Segretario, effettuano le seguenti attività preliminari:
- verificano la regolare ammissione dei candidati mediante riscontro con l’elenco degli ammessi alla sessione, predisposto dall’ente erogatore sulla base del registro delle presenze;
- procedono all’identificazione dei candidati mediante documento di riconoscimento in corso di validità;
- assegnano le postazioni della prova finale;
- forniscono ai candidati le informazioni relative alle modalità di svolgimento della prova, ai tempi a disposizione e ai comportamenti consentiti e vietati;
- verificano, ove applicabile, il corretto funzionamento delle postazioni e dei sistemi di accesso alla prova, nonché l’associazione univoca tra candidato e sessione della prova finale.
È fatto divieto ai candidati di introdurre o utilizzare telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, dispositivi di comunicazione, appunti cartacei o digitali, nonché qualsiasi altro strumento idoneo a memorizzare, elaborare o trasmettere informazioni, salvo quelli espressamente autorizzati dal personale incaricato della vigilanza.
Sono ammessi, ove necessari allo svolgimento della prova e secondo le disposizioni normative vigenti, strumenti e materiali non elettronici, tra cui, a titolo esemplificativo:
- calcolatrice non programmabile;
- compasso, squadrette, matita e gomma;
- materiale cartaceo fornito dall’ente erogatore della sessione della prova finale;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- occhiali da vista o altri ausili visivi personali;
- ausili medici personali indispensabili, purché non idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di informazioni.
L’ente erogatore della sessione della prova finale assicura la predisposizione delle condizioni organizzative e logistiche necessarie allo svolgimento regolare della prova, garantendo la disponibilità e l’idoneità degli spazi, delle postazioni e delle dotazioni utilizzate.
Qualora non sussistano le condizioni per l’esercizio della vigilanza o per il regolare svolgimento della sessione, il Segretario ne dà evidenza nel verbale e informa l’Esaminatore, che valuta l’ammissibilità della sessione ai fini dei seguiti amministrativi di competenza dell’UMC.
4.3.2. Vigilanza durante lo svolgimento della prova finale
Durante lo svolgimento della prova finale, gli Operatori incaricati esercitano vigilanza continua, assicurando il presidio delle attività affinché la prova si svolga in piena autonomia da parte di ciascun candidato, affinché siano impedite comunicazioni tra candidati o con soggetti esterni e siano prevenuti e contrastati comportamenti irregolari.
Le modalità organizzative e tecniche adottate devono consentire agli Operatori incaricati di esercitare il controllo in tempo reale e, ove previsto, garantendo in ogni caso la tracciabilità delle operazioni della prova finale e delle eventuali anomalie tecniche o procedurali.
Eventuali irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della prova sono annotate nel verbale della prova finale, con indicazione delle circostanze rilevate e delle misure adottate. In caso di violazione delle regole della prova finale, l’esaminatore dispone l’immediata esclusione del candidato dalla sessione; tale circostanza è riportata nel verbale e il candidato è registrato come assente ai fini dell’esito della prova.
4.3.3. Verifica e conclusione delle operazioni della prova finale
Al termine della prova finale, il segretario redige il verbale della prova finale, sotto la supervisione dell’esaminatore, attestando il corretto completamento delle operazioni e riportando gli esiti della prova, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.
Nel verbale sono indicati almeno:
- la data, l’ora e il luogo di svolgimento della sessione;
- le modalità di erogazione adottate;
- l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla sessione;
- per ciascun candidato, l’esito della prova, indicato esclusivamente come idoneo, non idoneo o assente;
- il numero complessivo dei candidati idonei, non idonei e assenti;
- la descrizione sintetica delle eventuali irregolarità riscontrate;
- l’indicazione delle eventuali esclusioni disposte durante la prova, con i relativi nominativi, registrati come assenti ai fini dell’esito.
Il verbale è redatto secondo il modello previsto ed è sottoscritto sia dall’Esaminatore sia dal Segretario. Il verbale è quindi acquisito agli atti dell’UMC competente secondo le modalità di protocollazione e archiviazione in uso.
Il Responsabile del procedimento valuta gli esiti delle verifiche e, in funzione della tipologia e della gravità delle eventuali non conformità riscontrate, dispone i seguiti amministrativi di competenza, entro dieci giorni dalla consegna del verbale (approfonditi nel Paragrafo 4.4).
4.4. Provvedimenti amministrativi
Gli esiti delle attività di vigilanza e verifica concorrono alla validità della prova finale e del relativo procedimento amministrativo. I provvedimenti amministrativi conseguenti alle irregolarità riscontrate sono adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità, tracciabilità e contraddittorio, sulla base delle risultanze istruttorie contenute nei verbali di vigilanza sul corso formativo e nei verbali della prova finale, nonché delle eventuali controdeduzioni presentate dagli enti interessati.
4.4.1. Contestazione delle irregolarità e contraddittorio
Qualora, all’esito dei controlli documentali o delle attività di vigilanza svolte in presenza o da remoto, emergano irregolarità riferibili al corso formativo o alla sessione della prova finale, il Responsabile del procedimento provvede alla loro contestazione formale all’ente erogatore.
In particolare, In particolare, In caso di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del corso formativo o successivamente alla sua conclusione, qualora all’esito dell’istruttoria emergano motivi ostativi all’adozione di un provvedimento favorevole, il Responsabile del procedimento comunica alla scuola nautica interessata il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Le contestazioni e le eventuali controdeduzioni sono acquisite agli atti e associate al fascicolo del procedimento di vigilanza e verifica.
4.4.2. Istruttoria e segnalazione agli uffici competenti
Qualora il Responsabile del procedimento, valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, non le ritenga meritevole di accoglimento, predispone una documentata relazione istruttoria, nella quale sono descritte le irregolarità riscontrate, le attività di vigilanza e verifica svolte e le motivazioni del rifiuto delle controdeduzioni.
La relazione è trasmessa, unitamente alla documentazione di supporto e ai verbali acquisiti, all’UMC per le valutazioni e per l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
4.4.3. Tipologia dei provvedimenti
In funzione della natura, della gravità e dell’eventuale reiterazione delle irregolarità riscontrate, possono essere adottati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti provvedimenti amministrativi:
- richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale, con assegnazione di un termine perentorio per l’adempimento;
- diffida formale all’ente erogatore;
- sospensione dell’efficacia del corso formativo o della validità della sessione della prova finale, nei casi di irregolarità sostanziali o reiterate, ai sensi dell’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- annullamento degli esiti del corso o della sessione della prova finale, qualora le irregolarità accertate incidano sulla regolarità sostanziale delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- segnalazione all’UMC per l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di autorizzazione o abilitazione degli enti erogatori, ai sensi degli articoli 49-epties e 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
I provvedimenti adottati sono motivati e comunicati agli enti interessati, assicurando la tracciabilità della comunicazione e la relativa acquisizione agli atti.
4.4.4. Provvedimenti nei confronti dei candidati
Qualora, all’esito delle attività di vigilanza e verifica, sia accertata la responsabilità di uno o più candidati in relazione a irregolarità o comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di svolgimento del corso formativo o della prova finale, l’UMC adotta i provvedimenti conseguenti, in relazione allo stato del procedimento.
In particolare:
- se il corso formativo o la sessione della prova finale è ancora in fase di svolgimento, può essere disposta l’esclusione del candidato dalle attività in corso e la cancellazione dallo specifico elenco o registro di partecipazione;
- se il corso o la sessione della prova finale sono già conclusi, può essere disposto il diniego al rilascio dell’attestato di fine corso o alla validazione dell’esito della prova finale, qualora non ancora formalizzati, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024;
- qualora l’attestato o l’esito della prova finale siano già stati validati, può essere disposto l’annullamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.4.5. Individuazione delle responsabilità
Nel caso in cui le attività formative o organizzative siano svolte da più enti, ciascuno risponde delle irregolarità riferibili alla parte di attività di propria competenza, in funzione della natura delle violazioni accertate e del ruolo svolto nel procedimento di erogazione del corso o di organizzazione della sessione della prova finale.
Il Responsabile del procedimento assicura che l’individuazione delle responsabilità sia motivata nei provvedimenti adottati e nella documentazione istruttoria trasmessa.
4.5. Chiusura del procedimento di vigilanza e verifica
Al termine delle attività, il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta, con particolare riferimento ai verbali di vigilanza sul corso formativo, ai verbali della prova finale e alle eventuali richieste di integrazione.
La validazione della documentazione costituisce presupposto per la conclusione del procedimento e per l’adozione dei conseguenti atti amministrativi relativi agli esiti della sessione della prova finale, secondo le competenze dell’UMC territorialmente competente.
La documentazione è acquisita e conservata agli atti dell’UMC secondo le disposizioni vigenti in materia di gestione e conservazione dei documenti amministrativi, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’UMC assicura la tracciabilità del procedimento mediante la registrazione degli atti e degli esiti nei sistemi e negli archivi in uso e garantisce la reperibilità della documentazione ai fini di eventuali controlli, verifiche successive o richieste da parte delle strutture sovraordinate o di altre amministrazioni competenti.
Allegato B al Decreto n. 31 del 03/02/2026
(articolo 3, comma 1)
Verbale di vigilanza del corso formativo
Allegato C al Decreto n. 31 del 03/02/2026
(articolo 3, comma 1)
Verbale di vigilanza della prova finale
Allegato D al Decreto n. 31 del 03/02/2026
(articolo 5, comma 1)
Modulo di richiesta - Istanza di conseguimento della patente nautica
Vedi anche:



