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Tags: Circolari Ministeriali Ministero Interno 

Circolare Ministero dell'Interno - 25/06/2025 - Prot. n. 19441 - Interventi in materia di sicurezza stradale

OGGETTO: Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Chiarimenti.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Circolare prot. n. 19441 del 25/06/2025

OGGETTO: Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Chiarimenti.

Nel far seguito alla circolare n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, si ritiene opportuno precisare taluni aspetti su quegli argomenti che, dopo questa prima fase di applicazione, hanno richiesto un ulteriore approfondimento. In particolare, si fa riferimento alla maggiorazione degli importi delle sanzioni in caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute per le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e per la sosta a pagamento di cui all’art. 7 cds e alle modalità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione “breve” della patente di guida di cui all’art. 218-ter cds.

1. Maggiorazione dell’importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte
Il nuovo istituto previsto dai commi 14-bis(1), 14-quater(2), 15(3) e 15.1(4) dell’art. 7 cds prevede che le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento, sono recuperate attraverso un meccanismo per il quale tali importi vanno a maggiorare la sanzione prevista per la singola violazione.
Come indicato nella predetta circolare, le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, seguendo, così, le regole di cui agli art. 202, 203 e 208 del codice della strada. L’applicazione del principio è stata oggetto di interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale, per le quali si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti.
Al fine di determinare l’esatto importo delle sanzioni da corrispondere(5), si ritiene di dover tenere presente che gli articoli 202, comma 1, secondo periodo(6), e 203, comma 3(7), del codice della strada, prevedono dei meccanismi per i quali, in determinate circostanze, l’importo minimo e massimo delle sanzioni previste per le singole violazioni possono variare. Pertanto, quando nelle ipotesi in argomento è previsto che la tariffa non corrisposta venga recuperata attraverso la maggiorazione della sanzione edittale, occorre tenere in considerazione che quest’ultima venga preliminarmente determinata applicando le variazioni predette.
Tuttavia, tali variazioni non possono interessare anche la tariffa da recuperare, il cui importo, dopo essere stato calcolato sulla base delle indicazioni normative in relazione all’entità del mancato pagamento, deve essere applicato a quello della sanzione calcolato secondo le predette variazioni. Infatti, la ratio della nuove disposizioni è finalizzata al recupero della tariffa non corrisposta attraverso una modalità del tutto nuova che prescinde dall’attivazione della procedura esecutiva prevista per i crediti di natura civilistica e, pertanto, deve essere recuperata integralmente.
Cosi, ad esempio, in caso di mancata corresponsione di una tariffa pari a 5 Euro nell’ipotesi di cui al comma 14-bis(8), alla luce delle suesposte considerazioni, l’importo delle sanzioni dovute, maggiorate dell’importo della tariffa non corrisposta, deve essere calcolato nel seguente modo:

  • pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 83 Euro deve essere maggiorata di 5 Euro, diventando di 88 Euro;
  • pagamento scontato del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione ridotta a 58,10 Euro(9) deve essere maggiorata di 5 Euro, diventando 63,10 Euro;
  • pagamento dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione: la sanzione prevista di 166 Euro(10) deve essere aumentata di 5 Euro diventando 171 Euro.

Nella circostanza, si rappresenta che quando la sanzione per la mancata corresponsione dell’intera tariffa dovuta per la sosta a pagamento deve essere maggiorata con un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento(11), quest’ultimo importo deve essere determinato considerando la tariffa dovuta per la sosta per l’intero giorno. Così, ad esempio, se è prevista una tariffa di 2 Euro per ogni ora di sosta dalle 08.00 alle 20.00(12), l’intero periodo tariffato giornaliero si determina moltiplicando 2 Euro per 12 ore, corrispondente a 24 Euro(13).
In tali casi, qualora sia prevista una tariffa agevolata per sostare l’intera giornata(14), atteso il tenore della norma che richiama “l’intero periodo tariffato” riferito al “giorno di calendario in cui avviene l’accertamento”, si ritiene che l’importo che determina la maggiorazione della sanzione deve corrispondere a quello agevolato, trattandosi della tariffa massima che sarebbe stata corrisposta per un intero giorno di sosta(15).
In ogni caso, si ritiene opportuno che gli importi della sanzione e della tariffa siano riportati nel verbale di contestazione(16) in modo distinto al fine di evitare che possa essere applicata una maggiorazione in modo arbitrario.

2. Sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida
La sospensione “breve” introdotta dalla legge 177/2024 si applica, in presenza di determinate violazioni ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti che siano stati identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.
Il requisito dell’identificazione che deve avvenire al momento in cui viene commessa la violazione ha lo scopo di adottare la misura in argomento nell’immediatezza del fatto, attesa la celerità della procedura di applicazione.
Proprio tale considerazione induce a ritenere che, ai fini dell’applicazione della norma, sia necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell’identificazione del trasgressore e quello dell’accertamento della violazione. È con l’accertamento, infatti, che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo.
Con questa prospettiva è ragionevole escludere l’applicabilità della sospensione breve quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione(17) e ritenere, invece, applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione(18).
In forza di tali considerazioni si ritiene, pertanto, ammissibile l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro medesimo(19).
Analogamente, la misura in argomento si ritiene applicabile per una violazione dell’art. 174 cds commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.(20)
Rimane, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, cds e di cui all’art. 126-bis cds.
Con riferimento all’ipotesi di applicazione della sospensione breve nei confronti di titolare di patente rilasciata all’estero, sebbene l’art. 218-ter non rinvii espressamente alle disposizioni dell’art. 135, comma 5, cds, si ritengono comunque applicabili le procedure ivi previste.
Pertanto, in ossequio ad un principio di carattere generale che impedisce di rendere inefficace al di fuori del territorio in cui è stata commessa la violazione un titolo abilitativo rilasciato da un Paese diverso, potrà trovare applicazione la disposizione di cui al comma 5, terzo periodo, del citato art. 135 e, a richiesta dell’interessato, la patente potrà essere restituita anche prima del termine di durata della sospensione, qualora lo stesso manifesti la volontà di lasciare il territorio nazionale(21). In questi casi, qualora il titolare di patente estera venga sorpreso a circolare durante il periodo di sospensione breve, troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 218, comma 6(22). Tuttavia, non potendo emettere provvedimenti su un documento rilasciato da un’autorità estera, in luogo della revoca della patente troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 135 cds(23).
Infine, si sottolinea che, per effetto dello specifico riferimento alla patente di guida, l’istituto della sospensione breve può trovare applicazione solo in considerazione del punteggio risultante su tale documento. Di conseguenza, in caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionale di trasporto di persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC o del CAP tipo KB, il punteggio da verificare per l’eventuale
applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

(1) Per l’accesso alla ZTL a pagamento quando non viene corrisposta l’intera somma dovuta.
(2) Per l’accesso alla ZTL a pagamento quando viene corrisposta una somma inferiore a quella dovuta.
(3) Per la sosta a pagamento quando non viene corrisposta l’intera somma dovuta.
(4) Per la sosta a pagamento quando viene corrisposta una somma inferiore a quella dovuta.
(5) Minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione; importo scontato del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione; importo dovuto dopo 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
(6) Importo del limite minimo della sanzione scontato del 30%.
(7) Importo pari alla metà del limite massimo della sanzione.
(8) Per l’accesso alla ZTL a pagamento in cui non viene corrisposta l’intera somma dovuta.
(9) Importo determinato applicando lo sconto del 30% al minimo edittale di 83 Euro.
(10) Importo corrispondente alla metà del limite edittale massimo di 332 Euro.
(11) Previsto dall’art. 7, comma 15 cds.
(12) Quindi per 12 ore.
(13) Nell’esempio indicato, pertanto, la sanzione di 42 Euro (o di 29,40 Euro in caso di applicazione dello scontro del 30% o di 86,50 Euro in caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla contestazione o notificazione) deve essere maggiorata di 24 Euro diventando 66 Euro (o 53,40 Euro o 110,50 Euro).
(14) Ad esempio, è prevista una tariffa di 2 Euro ogni ora di sosta e una tariffa di 5 Euro per sostare l’intera giornata.
(15) Nell’esempio indicato, pertanto, la sanzione di 42 Euro (o di 29,40 Euro in caso di applicazione dello scontro del 30% o di 86,50 Euro in caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla contestazione o notificazione) deve essere maggiorata di 5 euro diventando 47 euro (o 34,40 Euro o 91,50 Euro).
(16) E nel preavviso di accertamento.
(17) È ciò che, ad esempio, avviene nell’ipotesi di accertamento della violazione in assenza del trasgressore o per il tramite di dispositivi automatici con contestazione differita. In questi casi, infatti, la violazione viene accertata, seppur indirettamente, nel momento in cui viene commessa e notificata in un momento successivo, ma il conducente viene identificato in un momento ulteriore e diverso.
(18) In tale ipotesi, infatti, sebbene non vi sia identità temporale tra commissione della violazione e identificazione del trasgressore, quest’ultimo dato viene acquisito contestualmente all’accertamento o alla contestazione della violazione.
(19) Sul punto vedi circolare protocollo n. 300/STRAD/1/38625.U/2024 del 20 dicembre 2024, pag. 66-67 della scheda illustrativa n. 1.
(20) L’accertamento postumo di una violazione commessa prima, anche in territorio diverso dallo stato, è consentito dal Regolamento (CE) 561/2006.
(21) La patente può essere restituita al titolare, ferma restando l’efficacia del provvedimento di sospensione sul territorio nazionale. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di lasciare il territorio nazionale sia resa al momento dell’accertamento della violazione, la patente può essere lasciata in possesso del titolare che deve essere autorizzato a raggiungere il Paese di destinazione per la via più breve.
(22) Come espressamente previsto dall’art. 218-ter, comma 8, cds.
(23) Provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni emanato dal Prefetto del luogo della commessa violazione.



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