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Pubblicato il : 23/03/2018
Tags: Attualità 

Camionisti del domani: riconosciuta la loro specifica professionalità


Il 3 dicembre 2017 a Roma  è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione tra le principali sigle datoriali e sindacali. In pratica, anche se ci sono ancora molti dettagli da definire, il più è stato realizzato e controfirmato, ragione per cui si può cominciare a ragionare sui contenuti del nuovo contratto, che sono tanti e significativi e danno il polso dell'evoluzione e della crescita del settore.

Innanzitutto, si registra un aumento medio della paga di circa 100 euro, da suddividere e riparametrale da livello a livello. In secondo luogo, si è riuscito a ottenere l'accordo su un orario di lavoro settimanale che sia sostenibile ma anche flessibile, spalmato su 6 giorni ma anche su 4 a seconda dei picchi di lavoro. Una presa di posizione piuttosto dura ma legittima è stata presa nei confronti dell'assenteismo. I datori di lavoro hanno ottenuto il diritto di pagare di meno quei lavoratori che in modo evidente simulano una malattia a ridosso della domenica o di un giorno festivo. A livello di profili e qualifiche, la figura del conducente è stata definita in modo  più articolato e diversificato rispetto al precedente contratto: sia per la necessità di definire meglio e in modo preciso l'orario di lavoro, sia per riparametrare la retribuzione sulla base di eventuali abilitazioni e competenze. Ad esempio il conducente che guida le bisarche o dei veicoli eccezionali è inquadrato in modo diverso rispetto ad un conducente che guida esclusivamente container o che guida sempre sugli stessi percorsi.

Infine, un aspetto molto importante dal punto di vista della formazione e della didattica dell'autotrasporto, è stato modificato l'art. 30 che tratta delle responsabilità dell'autista e del personale di scorta, aggiungendo di fatto nuove mansioni obbligatorie per il conducente.

Ritorneremo sicuramente sull'argomento, per il momento riportiamo integralmente e per esteso il vecchio e il nuovo art. 30, sottolineando come nel nuovo contratto il conducente “è tenuto all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto” mentre il “... datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81 /08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie”.

Questo vuole dire che il conducente deve essere in grado di utilizzare i carrelli elevatori per il carico e lo scarico delle merci, ma anche di poter caricare correttamente il veicolo in conformità alla norma sul corretto fissaggio del carico UNI EN 12195-1.

 

VECCHIO CONTRATTO CCNL TRASPORTO LOGISTICA

Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta

1. L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.

 

NUOVO CONTRATTO  CCNL TRASPORTO LOGISTICA

Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta

1. Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, a esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81 /08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell'artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL. L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.

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*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie

Marco
Carico e scarico gratis bell 'affare da' autisti a facchini o per meglio dire sfruttati fino a compromettere la sicurezza su strada. Bene bene bravi voi che fate contratti con la pelle altrui.

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