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Corsi per insegnanti e istruttori di autoscuola, arrivano i chiarimenti


È di pochi mesi fa, il decreto ministeriale n.34/2024 che ha provveduto ad alleggerire le modalità degli esami per diventare professionisti in autoscuola, come insegnante o istruttore o entrambi. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Il Decreto Ministeriale n. 34/2024 ha modificato il Regolamento Autoscuole ( il DM n. 17 del 26/1/2011)  a partire da febbraio, ma le nuove norme sono entrate in vigore lo scorso 6 aprile.

A distanza di poco più di un mese, ecco che sono arrivate alla Direzione Generale per la Motorizzazione, capitanata dall’Ing.  Pasquale D’Anzi, diverse domande su come applicare correttamente le nuove norme, ragione per cui è stata emanata, lo scorso 21 maggio, la circolare prot. 14554 che fornisce diverse risposte utili.

In totale, gli argomenti/temi spiegati nel dettaglio sono 9 e sono i seguenti.

1° TEMA: i nuovi argomenti introdotti nelle lezioni teoriche sono oggetto di esame

Per la DG sì, i nuovi esami organizzati a seguito dei nuovi corsi con data posteriore al 6 aprile, possono avere come oggetto di verifica anche i nuovi argomenti trattati nei corsi.
E questo vale anche per chi ha l’attestato di frequenza (a un vecchio corso) e vuole ritentare l’esame con le nuove modalità (con il vantaggio di poter ripetere, in caso di bocciatura, la singola prova senza dover rifare tutto da capo). Ricordiamo che questi soggetti potranno sostenere l’esame “nuovo” solo a partire dal 6 aprile 2025 (lo stabilisce il DM 34/2024), e che non devono frequentare i nuovi corsi, possono però partecipare alla parte delle lezioni nuove dei nuovi corsi.

 

2° TEMA: la data di inizio dei 2 anni, entro cui è possibile ripetere la prova non superata, si stabilisce facendo riferimento alla data della prova stessa

Questo principio vale sia per i candidati insegnanti, sia per i candidati istruttori, sia per gli istruttori che vogliono diventare insegnanti, o insegnanti che vogliono diventare istruttori: il Direttore ribadisce che la regola introdotta nel DM 34/2024 è “un principio di conservazione delle prove  utilmente superate”, e questo deve bastare per regolarsi sulle varie scadenze.

 

3° TEMA: i candidati istruttori che, durante il corso di formazione per istruttori, conseguono altre patenti oltre quelle obbligatorie (es. la A o la D), non possono sfruttarle per chiedere la prova pratica relativa e avere un’abilitazione ulteriore, ma dovranno aprire dei nuovi procedimenti.

 Chi lavora nel settore, sa benissimo che una volta che si inoltra una certa istanza, è poi difficile modificarla in corso d’opera, e così è anche in questo caso.

 

4° TEMA: le varie prove, una o più, possono essere sostenute in diverse Province

Ad esempio, se un candidato insegnante supera la prova quiz ma non il tema, nella Provincia in cui ha fatto il corso, può chiedere di sostenere il tema in un’altra provincia, e la simulazione della lezione in un’altra provincia ancora.

 

5° TEMA: per diventare insegnante/istruttore è ancora necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale

Anche se la durata dei 5 anni di scuola secondaria, nel nuovo decreto non è presente, rimane valido il concetto: per fare questo tipo di professione non basta l’attestato di una scuola professionale di durata triennale o quadriennale ma ci vuole il “diploma”.

 

6° TEMA: Ci sono degli errori nell’allegato 2 bis: 1) Le ore di guida sull’autobus sono 6 e non 8; 2) l’istruttore che voglia essere abilitato alle lezioni per la patente A deve seguire il corso relativo e fare l’esame relativo; 3) l’istruttore che voglia essere abilitato alle lezioni per la patente D deve seguire il corso relativo e fare l’esame relativo

Nelle tabelle dell’allegato 2 bis ci sono diversi errori, confermati dalla Direzione Generale.

 

7° TEMA: I corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori devono affrontare argomenti diversi

A prescindere da quello che riporta il DM 17/2011 (le diciture degli argomenti sono uguali), per D’Anzi rimane ovvio che i contenuti dei due corsi devono essere peculiari di ciascuno, dal momento che gli insegnanti insegnano la teoria, mentre gli istruttori insegnano la pratica.

 

8° TEMA: rimane valida la possibilità di convertire le patenti e gli attestati di istruttore conseguiti nel servizio militare

L’art. 138  del CDS rimane valido e applicabile.

9° TEMA: c’è un errore nell’art. 1 del DM 34/2024 che si è riversato nel DM 17/2011 all’art. 3: è presente la parola “istruttore” al posto della parola “insegnante”

È evidentemente un refuso, in quanto nell’art. 3 del DM17/2011 si sta trattando degli esami per gli insegnanti, ma compare erroneamente la parola “istruttore”.

 

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