CQC
PAGINA AGGIORNATA IL 24/09/2021
Le seguenti informazioni sono riservate ai clienti SIDA muniti di credenziali di accesso all’area personale. Le informazioni saranno soggette a frequente aggiornamento, in relazione alle circolari di chiarimento che saranno di volta in volta emanate dal MIMS. L’Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell’opera basata sulla trascrizione delle informazioni emanate dal MIMS, non si assume nessuna responsabilità per eventuali diverse interpretazioni del testo o errori di stampa
Sulla CQC è uscito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 2021 che sostituisce (a meno della disciplina transitoria i contenuti del DM 20 settembre 2013. Facciamo riferimento a questo decreto per aggiornare questa pagina utile alle autoscuole ed ai consorzi per l'organizzazione dei corsi della CQC.
Tutte le novità sono riportate:
- in verde se entrano in vigore per i corsi con data di comunicazione di avvio corso è presentata dal 15/10/2021
- in blu se entrano in vigore a partire dal 01/01/2022
- in rosso se attendono emanazione di apposito provvedimento (Decreto Dirigenziale o Decreto del MIMS)
La CQC è il certificato professionale:
- imposto dalla direttiva 2003/59/CE
- obbligatorio per l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
- per conseguirlo, è necessario frequentare un corso (c.d. corso di formazione iniziale, che può essere ordinario o accelerato) e superare un esame scritto
- per mantenerlo, è necessario seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni (c.d. corso di formazione periodica) che può essere integrale (35 ore ogni 5 anni) oppure frazionata (5 moduli da 7 ore cad).
CHI PUÒ ORGANIZZARE I CORSI DELLA CQC
Corsi di formazione iniziale e periodica:
- Autoscuole che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, eventualmente tramite un consorzio, previo nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale
- Autoscuole e centri di istruzione automobilistica (consorzi) che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento delle categorie superiori, , previo nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale
- Enti di formazione funzionalmente collegati ad associazioni di categoria dell’autotrasporto di merci e/o di persone , previo nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale
- Solo per la formazione periodica: aziende di trasporto pubblico di persone con almeno 80 addetti alla guida, previo nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale
Requisiti oggettivi per ottenere il nulla osta:
- adeguato corpo docenti
- adeguata struttura delle aule
- adeguato materiale didattico
Tipologia dei docenti (per corsi di formazione iniziale e periodica)
Le modifiche a livello dei docenti (il resto non specificato rimane invariato) | |
Prima del 15 ottobre 2021 | Dopo il 15 ottobre 2021 |
Istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione | Istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D |
Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto | Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto |
In alternativa al docente medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico | |
Esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e di specifico titolo acquisito presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto | Esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto |
Chi è il responsabile del corso
Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici Motorizzazione Civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
Il responsabile del corso può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, oppure può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso. Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che di volta in volta è incaricato dello svolgimento del modulo.
Requisiti delle aule:
- Per le autoscuole: locali conformi a quanto prescritto dall’art 3 del DM 17/5/1995 n. 317
- pc o notebook con connessione internet attiva
- strumento di rilevazione delle presenze su base biometrica
materiale didattico anche su supporto audiovisivo e digitale. Modifiche al materiale didattico;
Le modifiche al materiale didattico (il resto non specificato rimane invariato) – a partire dal 1/1/2022 | |
Prima del 15 ottobre 2021 | Dal 1/1/2022 |
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli; | f) descrizione delle principali componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica |
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata | g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli |
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali | i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali |
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli | l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli |
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio | m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio; |
m) pannelli con fasce di ingombro | n) pannelli con fasce di ingombro |
Veicoli obbligatori
- Sono gli stessi utilizzati per gli esami delle patenti superiori, anche di proprietà dei consorzi
- Tutti i veicoli utilizzati per la parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere muniti di tachigrafo analogico o digitale
- La carta tachigrafica da utilizzare è quella dell’istruttore
Rilascio del nulla osta alle autoscuole e centri di istruzione per corsi di formazione iniziale e periodica
Fino all’entrata in vigore dei Decreti relativi all’applicativo, si applicano le norme del DM 20/09/2013 e quelle della circolare operativa del 19/11/2019 n. 35677
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, è necessario richiedere il nulla osta alla Direzione Generale Territoriale competente.
- La richiesta di nulla osta deve essere inviata via Pec alla Direzione Generale territoriale competente previa verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Ad essa sono allegati:
- I cv dei docenti + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all’autoscuola o al centro di istruzione
utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1 del DM 20/09/2013.
La Direzione Generale Territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, da presentarsi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica, previo assolvimento dell'imposta di bollo, il nulla osta all'avvio dei corsi.
Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 del DM 20/09/2013., che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale competente almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi, ai fini dell'aggiornamento del nulla osta.
Nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, non è sospesa l'attività didattica.
SE LE AUTOSCUOLE ADERISCONO A UN CONSORZIO, COME DEVONO COMPORTARSI?
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, delegando la parte pratica al centro di istruzione.
NON è possibile per un'autoscuola consorziata dividere il corso teorico facendo fare la parte generale al consorzio e la parte specifica all'autoscuola: tutto il corso teorico deve essere gestito da un unico ente.
In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola stessa, di istruttori e veicoli per svolgere la parte pratica.
In caso di irregolarità da parte del centro di istruzione, risponde l'autoscuola.
Gli allievi devono essere iscritti all'autoscuola, non al centro di istruzione.
Gli allievi delle autoscuole che vengono conferiti al centro di istruzione automobilistica sia per la parte teorica che pratica del corso, devono essere registrati sia nel registro di iscrizione dell’autoscuola sia del centro.
Anche gli allievi che svolgono la sola parte pratica in consorzio verranno iscritti sia nel registro dell'autoscuola sia in quello del centro.
Chi può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale o periodica PRESSO UNA AUTOSCUOLA?
Candidati con:
- Almeno patente B
- almeno 21 anni (per CQC iniziale persone)
Prima di svolgere le guide della parte pratica:
- FR cat. C1 o C per CQC COSE
- FR cat. D1 o D per CQC PERSONE
Max. 25 partecipanti
Compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Si precisa che in ogni caso:
- non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
- non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza, siano stati respinti all'esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell'attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.
Allievi con FR devono frequentare corsi diversi da allievi che hanno già conseguito le patenti superiori.
formazione iniziale da parte di titolari di patente rilasciata in Italia: provata con apposizione del codice unionale 95 sulla patente
GESTIONE ALLIEVI, COMUNICAZIONI E VARIAZIONI - CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIA O ACCELERATA
Disciplina transitoria: si applicano le disposizioni del DM 20/09/2013 e quelle della circolare operativa del 19/11/2019 n. 35677 |
A partire dalla emanazione di apposito provvedimento (Decreto Dirigenziale o Decreto del MIMS) per entrata in vigore (anche a scaglioni) delle varie funzioni per elaborazione modello attestato di fine corso CQC |
Registri di iscrizione e di presenza Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 6. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica è iscritto nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 7. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio della motorizzazione competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni. |
Presso il CED è realizzato apposito applicativo per la gestione informatizzata dei registri di iscrizione e presenza per gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale. |
Comunicazioni I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, comunicano alla Direzione Generale Territoriale e all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso: il nominativo del responsabile del corso stesso l'elenco degli allievi il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 7, comma 8, ed art. 8, comma 6, nonchè il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, che non rientri nelle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 9, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto ufficio della motorizzazione, unitamente ai documenti giustificativi del caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal caso alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dallo stesso responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono esplicitati le situazioni di indisponibilità e le motivazioni. Qualora l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 4, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del corso di qualificazione, la comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso corso. Il responsabile del corso è individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'art. 8 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3 comunicano alla Direzione Generale Territoriale ed all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. |
Presso il CED è realizzato apposito applicativo per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative a: nominativo del Responsabile del Corso elenco allievi calendario lezioni (teoriche, pratiche, lezioni pratiche di guida collettive o dimostrative eventuali esercitazioni pratiche con simulatore o su area privata luogo di inizio e fine guida fuori sede giorni e orari lezioni eventuali variazioni (di calendario, o elenco allievi) indisponibilità di docente o attrezzatura per cause di forza maggiore E’ determinata anche la procedura di emergenza per malfunzionamenti imputabili all’applicativo. |
Rilevazione di presenze e assenze La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 7, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del corso comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni relative rispettivamente alla parte di corso specialistico per la formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza è annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre. Entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna rilevazione delle assenze, il responsabile del corso trasmette all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, con le modalità che saranno indicate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio della motorizzazione competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni. |
La presenza degli allievi alle lezioni teoriche è rilevata attraverso dispositivo di rilevazione biometrica. Il dispositivo di rilevazione biometrica rileva entrata e uscita degli allievi e ritardi. |
Registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche fuori sede (Decreto 30 luglio 2021) dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni; Nuovo modulo “Allegato 1” al decreto del 30 luglio |
L’istruttore registra le presenze sul modulo cartaceo. Le presenze e assenze vengono inserite nell’applicativo il giorno dopo o prima delle nuove lezioni La durata delle lezioni è attestata dal |
Giorni e fasce orarie x lezioni teoriche cqc iniziale Le lezioni giornaliere, sia della parte teorica che di quella pratica del corso, hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni della parte teorica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 |
L’applicativo gestisce le ore di lezione che possono essere svolte anche il sabato e la domenica fino alle ore 18 e il sabato fino alle ore 18 per la parte pratica |
Rilascio attestato di fine corso CQC iniziale Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente di cui all'art. 4, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'ufficio della motorizzazione competente, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 8, recante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto. |
L’applicativo genera l’attestato di fine corso di qualificazione iniziale con validità di 12 mesi dalla data di fine del corso |
CORSO CQC COSE - Formazione iniziale ordinaria
Max 25 partecipanti
Durata totale
280 ore
Corso di teoria 260 ore (massimo 28 40 ore complessive di assenza di cui non più di 18 28 relative alla parte comune e 10 12 alla parte specialistica) fino ad un massimo del 20% delle ore per unità didattica con TIC – e-learning
+
Corso di pratica 20 ore (non è possibile essere assenti) - eventuali assenze devono essere recuperate entro due mesi dalla fine del corso)
Destinatari
Se iscritti presso una autoscuola o un consorzio:
- possesso della patente di guida di cat. B
- Prima dello svolgimento della parte pratica: foglio rosa di categoria C1 o C per conseguire la CQC cose
Se iscritti presso un ente di formazione:
- patente C1 o C1E se si consegue CQC Cose con corso iniziale accelerato
- patente C o CE se si consegue CQC Cose con corso iniziale ordinario
Docenti
- insegnante
70 ore comune / 20 ore coseAREA CIRCOLAZIONE STRADALE: 135 ore comune /niente ore cose - istruttore 20 ore
- medico o psicologo
45 ore comuneAREA MEDICA: 35 ore comune - esperto aziendale
75 ore comune / 50 ore coseAREA AUTOTRASPORTO: 50 ore comune/ 40 ore cose
PARTE PRATICA:
parte comune: 15 ore (8 moduli) FINO A 20% del totale ore con TIC
- modulo 1: guida in autostrada (2 ore); INDIVIDUALI
- modulo 2:
guida notturnauso dei dispositivi di segnalazione visiva di illuminazione e di emergenza (2 ore); INDIVIDUALI - modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 7: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore); INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
- modulo 8: manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore) INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
parte specialistica: 5 ore
- modulo a.1 esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
COLLETTIVEINDIVIDUALE - modulo a.2
perfezionamento nell'uso del cambio di velocitàguida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora);INDIVIDUALICOLLETTIVE - modulo a.3 perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore); INDIVIDUALI O CON SIMJULATORE
- modulo a.4 uso degli estintori (1 ora); COLLETTIVE
Durante le esercitazioni di guida individuali l’istruttore utilizza la propria carta tachigrafica.
I dischi o le stampe sono archiviati nei locali dell’erogatore del corso e conservati per 5 anni dalla fine del corso.
CORSO CQC PERSONE - Formazione iniziale ordinaria
Max 25 partecipanti
Durata totale
280 ore
Corso di teoria 260 ore (massimo 28 40 ore complessive di assenza di cui non più di 18 28 relative alla parte comune e 10 12 alla parte specialistica Fino ad un massimo del 20% delle ore per unità didattica con TIC – e-learning
+
Corso di pratica 20 ore (non è possibile essere assenti - eventuali assenze devono essere recuperate entro due mesi dalla fine del corso)
Destinatari
Se iscritti presso una autoscuola o un consorzio:
- possesso della patente di guida di cat. B + età inferiore a 21 anni per il conseguimento della CQC iniziale persone.
- Prima dello svolgimento della parte pratica: foglio rosa di cat. D1 o D per conseguire la CQC persone
Se iscritti presso un ente di formazione:
- patente D1 o D1E se si consegue CQC Persone con corso iniziale accelerato
- patente D o DE se si consegue CQC Persone con corso iniziale ordinario
Docenti
- insegnante
70 ore comune / 20 ore cose: AREA CIRCOLAZIONE STRADALE: 135 ore comune /niente ore persone - istruttore 20 ore
- medico o psicologo
45 ore comune: AREA MEDICA: 35 ore comune - esperto aziendale
75 ore comune / 50 ore cose: AREA AUTOTRASPORTO: 50 ore comune/ 40 ore persone
PARTE PRATICA:
parte comune: 15 ore (8 moduli) FINO A 20% del totale ore con TIC
- modulo 1: guida in autostrada (2 ore); INDIVIDUALI
- modulo 2:
guida notturnauso dei dispositivi di segnalazione visiva di illuminazione e di emergenza (2 ore); INDIVIDUALI - modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 7: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore); INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
- modulo 8: manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore) INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
parte specialistica: 5 ore
- modulo b.1 uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora); COLLETTIVE
- modulo b.2 sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti); COLLETTIVE
- modulo b.3 manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti); INDIVIDUALI
- modulo b.4 perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore); INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
- modulo b.5 esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora). INDIVIDUALI
CORSO CQC COSE - Formazione iniziale accelerata
Max 25 partecipanti
Durata totale
140 ore
Corso di teoria 130 ore (massimo 20 ore complessive di assenza di cui non più di 14 relative alla parte comune e 6 alla parte specialistica) Fino ad un massimo del 20% delle ore per unità didattica con TIC – e-learning
+
Corso di pratica 10 ore (non è possibile essere assenti -eventuali assenze devono essere recuperate entro due mesi dalla fine del corso)
Destinatari
Se iscritti presso una autoscuola o un consorzio:
- possesso della patente di guida di cat. B
- Prima dello svolgimento della parte pratica: foglio rosa di categoria C1 o C per conseguire la CQC cose
Se iscritti presso un ente di formazione:
- patente C1 o C1E se si consegue CQC Cose con corso iniziale accelerato
- patente C o CE se si consegue CQC Cose con corso iniziale ordinario
Docenti
- insegnante : AREA CIRCOLAZIONE STRADALE: 68 ore comune /niente ore cose
- istruttore 10 ore
- medico o psicologo: AREA MEDICA: 17 ore comune
- esperto aziendale: AREA AUTOTRASPORTO: 25 ore comune/ 20 ore cose
PARTE PRATICA:
parte comune: 7,5 ore FINO A 20% del totale ore con TIC (7 moduli)
- modulo 1: guida in autostrada (1 ora); INDIVIDUALI
- modulo 2: guida notturna uso dei dispositivi di segnalazione visiva di illuminazione e di emergenza (2 ore) (1 ora); INDIVIDUALI
- modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 4: montaggio catene da neve (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 6: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore); INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
- modulo 7: manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore) INDIVIDUALI o CON SIMULATORE
parte specialistica: 2,5 ore
- modulo a.1 perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti); INDIVIDUALI
- modulo a.2 perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora); INDIVIDUALI
- modulo a.3 uso degli estintori (30 minuti); COLLETTIVE
- modulo a.4 esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (30 minuti); COLLETTIVE
CORSO CQC PERSONE - Formazione iniziale accelerata
Max 25 partecipanti
Durata totale
140 ore
Corso di teoria 130 ore (massimo 20 ore complessive di assenza di cui non più di 14 relative alla parte comune e 6 alla parte specialistica) Fino ad un massimo del 20% delle ore per unità didattica con TIC – e-learning
+
Corso di pratica 10 ore (non è possibile essere assenti -eventuali assenze devono essere recuperate entro due mesi dalla fine del corso)
Destinatari
Se iscritti presso una autoscuola o un consorzio:
- possesso della patente di guida di cat. B
- Prima dello svolgimento della parte pratica: foglio rosa di categoria D1 o D per conseguire la CQC persone
Se iscritti presso un ente di formazione:
- patente D1 o D1E se si consegue CQC Persone con corso iniziale accelerato
- patente D o DE se si consegue CQC Persone con corso iniziale ordinario
Docenti
- insegnante: AREA CIRCOLAZIONE STRADALE: 68 ore comune /niente ore persone
- istruttore 10 ore
- medico o psicologo: AREA MEDICA: 17 ore comune
- esperto aziendale: AREA AUTOTRASPORTO: 25 ore comune/ 20 ore persone
PARTE PRATICA:
parte comune: 7,5 ore FINO A 20% del totale ore con TIC (7 moduli)
- modulo 1: guida in autostrada (1 ora); INDIVIDUALI
- modulo 2:
guida notturnauso dei dispositivi di segnalazione visiva di illuminazione e di emergenza(2 ore)(1 ora); INDIVIDUALI - modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 4: montaggio catene da neve (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
- modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti); COLLETTIVE o TIC – e-learning
parte specialistica: 2,5 ore - modulo b.1 manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti); INDIVIDUALI
- modulo b.2 perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1,5 ore); INDIVIDUALI
o CON SIMULATORE - modulo b.3 esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti). INDIVIDUALI
Svolgimento esami CQC qualificazione iniziale
Esame per conseguimento CQC persone o CQC cose
1 prova in un'unica sessione (in caso di bocciatura bisogna aspettare almeno un mese) |
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40 quesiti parte generale + 30 quesiti parte specifica = 70 quesiti in totale |
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Errori ammessi = 7 in totale |
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Durata: 90 minuti in totale = 1 ora e mezza |
+ 20 minuti per candidati con certificazione DSA |
Esame per estensione da CQC persone a CQC cose o viceversa
30 quesiti |
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Errori ammessi = 3 in totale |
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Durata 40 minuti |
+ 10 minuti per candidati con certificazione DSA |
Esame per titolare di attestato di idoneità professionale
40 quesiti |
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Errori ammessi = 4 in totale | |
Durata 50 minuti | + 10 minuti per candidati con certificazione DSA |
Se l’esame ha esito positivo
Candidato con patente superiore:
- rilasciato duplicato della patente superiore
- con codice unionale 95
- + data di scadenza della CQC conseguita
Candidato con foglio rosa:
- rilasciato CAP
da esibire in sede di esame pratico patente superiore.
Se esito positivo: sulla patente conseguita viene apposto codice unionale 95 + data di scadenza della CQC conseguita
Se l’esame ha esito negativo:
devono trascorrere 30 giorni per un nuovo esame
CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (PERSONE/COSE)
IMPORTANTE
Chi ha la CQC cumulativa, sia persone che merci, NON deve fare entrambi i corsi di aggiornamento ma solo uno: o persone, o merci.
Cosa serve per essere accreditati
Possono essere accreditati solo le autoscuole e i centri di istruzione che svolgono corsi di qualificazione iniziale e quindi sono già titolari di nulla osta.
Numero massimo di allievi per ogni corso
Massimo 35 partecipanti
Non è più possibile recuperare le assenze
COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
Fermo restando il predetto limite massimo di allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni. Possono inoltre essere presenti nella medesima aula anche allievi che devono recuperare eventuali assenze.
Il corso di formazione periodica può essere frequentato:
- a partire da
tre anni e sei mesi12 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della CQC e in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità - dalla data di fine corso di formazione periodica (se successiva alla data di scadenza di validità della CQC): non si può guidare fino a rilascio CQC rinnovata
Entro i 3 anni dalla scadenza è possibile frequentare il corso di rinnovo e non perdere la CQC.
Se la CQC è scaduta da più di tre anni, il titolare oltre a non poter guidare per professione deve frequentare il corso di formazione periodica e sostenere anche un esame di revisione della CQC
Formazione periodica da parte di titolari di patente rilasciata in Italia:
provata con apposizione del codice unionale 95 sulla patente.
GESTIONE ALLIEVI, COMUNICAZIONI E VARIAZIONI - CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Disciplina transitoria: si applicano le disposizioni del DM 20/09/2013 e quelle della circolare operativa del 19/11/2019 n. 35677 |
A partire dalla emanazione di apposito provvedimento (Decreto Dirigenziale o Decreto del MIMS) per entrata in vigore (anche a scaglioni) delle varie funzioni per elaborazione modello attestato di fine corso CQC |
Registri di iscrizione e di presenza |
Presso il CED è realizzato apposito applicativo per la gestione informatizzata dei registri di iscrizione e presenza per gli allievi che frequentano i corsi formazione periodica. |
Giorni e fasce orarie x lezioni cqc periodica |
L’applicativo gestisce le ore di lezione che possono essere svolte anche il sabato e la domenica |
Comunicazioni Tre giorni lavorativi prima dell'avvio del corso, comunicare alla DGT e all'UMC competente l'identificativo del nulla osta, il nominativo del responsabile del corso, l'elenco degli allievi (con l'attestazione del rapporto di lavoro in un'azienda italiana, se sono stranieri titolari di patente extra UE o extra SEE), il calendario delle lezioni, in modo da consentire adeguanti controllo sul funzionamento regolare del corso. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica. È inoltre espressamente disciplinata l'ipotesi di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, per causa improvvisa o di forza maggiore: in tali casi il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, la situazione di impossibilità all'UMC territorialmente competente. |
Presso il CED è realizzato apposito applicativo per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative a: nominativo del Responsabile del Corso elenco allievi calendario lezioni (teoriche, pratiche, lezioni pratiche di guida collettive o dimostrative) eventuali esercitazioni pratiche con simulatore o su area privata luogo di inizio e fine guida fuori sede giorni e orari lezioni eventuali variazioni (di calendario, o elenco allievi) È determinata anche la procedura di emergenza per malfunzionamenti imputabili all’applicativo |
Rilevazione di presenze e assenze (DM 20/09/2013) La presenza dei corsisti deve essere attestata mediante la firma degli stessi sugli appositi registri di frequenza all'inizio di ogni gruppo di 2 ore e, nel caso di un gruppo di 3 ore,all'inizio della terza ora dopo la pausa. Sul registro di frequenza il docente annota la data, l'argomento della lezione ed il proprio nominativo. Il registro di frequenza è tenuto presso la sede dell'ente erogatore del corso e su di esso deve essere apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall'inizio della lezione giornaliera - qualora la stessa sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa. Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette all'UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all'allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica. |
La presenza degli allievi alle lezioni teoriche è rilevata attraverso dispositivo di rilevazione biometrica. Il dispositivo di rilevazione biometrica rileva entrata e uscita degli allievi e ritardi |
Rilascio attestato di fine corso CQC periodica (DM 20/09/2013) Attestato erogato in conformità dell’allegato 12 del dm 2013 |
L’applicativo genera l’attestato di fine corso di formazione periodica |
CORSO CQC - FORMAZIONE PERIODICA
Max 35 partecipanti
Modalità
Integrale
- 35 ore (5 moduli da 7 ore cad)
- Fino a 10 ore (2 per ogni modulo da 5 ore con TIC – e-learning
- Erogate entro 12 mesi prima della scadenza CQC
- 5 ore di assenza (se si superano le 5 ore si deve frequentare un nuovo corso)
Frazionata
- 5 moduli da 7 ore cad.
- Almeno un modulo nell’ultimo anno di validità
- 2 ore per ciascun modulo da 5 ore con TIC – e-learning
- Niente assenze altrimenti si ripete il modulo
Docenti
- insegnante : 14 comune /niente ore cose
- medico o: 7 ore comune
- esperto aziendale: 14 ore cose/ 14 ore persone
PARTE COMUNE
FINO a 2 ore per ogni modulo da 5 con TIC
conoscenza dispositivi e condotta di guida (insegnante di teoria) – anche con simulatore
a) conoscenza norme di circolazione stradale e responsabilità conducente (insegnante di teoria)
b) rischi alla salute derivanti da attività professionale; condizioni psicofisiche del conducente (medico)
parte specialistica: esperto aziendale
COSE
a.1) carico e scarico merci
a.2) compiti del conducente e disposizioni normative sul trasporto cose (validità della formazione pregressa: corsi ADR e Trasporto animali 3 ore)
PERSONE
b.1) compiti del conducente vs. azienda e passeggeri; sensibilizzazione alla disabilità (validità della formazione pregressa: Reg. 181/2011 Sensibilizzazione alla disabilità - 3 ore)
b.2) disposizioni normative trasporto persone
Scarica gli schemi riuniti in pdf: