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Tags: Codice della Strada 

Articolo 398 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 215 Cod. Str.)

Art. 398. Regolamento di Attuazione

Blocco del veicolo

1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del Codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.

2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.

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Vedi anche:
Articolo 215 - CdS
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

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