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Tags: Codice della Strada 

Articolo 295 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 111 Cod. Str.)

Art. 295. Regolamento di Attuazione

Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

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Articolo 296 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 111 - CdS
Revisione delle macchine agricole in circolazione.

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