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Tags: Codice della Strada 

Articolo 285 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 106 Cod. Str.)

Art. 285. Regolamento di Attuazione

Occhioni delle macchine agricole trainate

1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonchè le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

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Vedi anche:
Articolo 106 - CdS
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

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