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Tags: Codice della Strada 

Articolo 280 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 106 Cod. Str.)

Art. 280. Regolamento di Attuazione

Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonchè per le macchine agricole in circolazione, il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dei Trasporti e della Navigazione e del ministro della Sanità.

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

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Vedi anche:
Articolo 106 - CdS
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

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