HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeWebinarSIDA TourContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Targhe calamitate e targhe adesive
Targhe calamitate e adesive da apporre sul veicolo di Scuola Guida

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Informatica
SIDA Quiz App Nautica
L'app professionale dell'Autoscuola per fare i quiz della patente nautica.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Nuovo Documento d’Istruzioni 2022 (D.D. 215/2016) - Tachigrafo
Documento dedicato ai conducenti professionali che contiene adeguate istruzioni per il buon funzionamento del tachigrafo

 Prodotti SIDA
SIDA pagoPA
Nuova funzionalità SIDA pagoPA per tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Comune
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Cose
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 275 - Regolamento di Attuazione

<< Articolo 274 - Regolamento di Attuazione
Articolo 276 - Regolamento di Attuazione >>

(Art. 106 Cod. Str.)

Art. 275. Regolamento di Attuazione

Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.

2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:

a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;
b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kw/t.

3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle preserizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima o corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima o su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec², nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione.
Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.

4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:

a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;
b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;
c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;
d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile.

<< Articolo 274 - Regolamento di Attuazione
Articolo 276 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 106 - CdS
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail