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Articolo 273 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 106 Cod. Str.)

Art. 273. Regolamento di Attuazione

Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonchè gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.

3. Con provvedimento del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

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Vedi anche:
Articolo 106 - CdS
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

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