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Tags: Codice della Strada 

Articolo 255 - Regolamento di Attuazione

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Articolo 256 - Regolamento di Attuazione >>

(Art. 99 Cod. Str.)

Art. 255. Regolamento di Attuazione

Targhe provvisorie di circolazione

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:

a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

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Articolo 256 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
30/10/2009
 Codice della Strada
Appendice XI - Art. 255 e 256
Sigle di individuazione degli Uffici Provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province
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Articolo 99 - CdS
Foglio di via.

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