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Articolo 239 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 80 Cod. Str.)

Art. 239. Regolamento di Attuazione

Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attività delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attività delle quattro sezioni predette;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 mq;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

3 bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a).

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
b) deve essere iscritta per tutte le attività di almeno una sezione nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in più sezioni, sempre per tutte le attività previste in ciascuna di esse, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 mq;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
e) deve esserepermanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo

4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

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Vedi anche:
Articolo 80 - CdS
Revisioni.

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