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Tags: Codice della Strada 

Articolo 210 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 57 Cod. Str.)

Art. 210. Regolamento di Attuazione

Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del Codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del Codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

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Articolo 211 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 57 - CdS
Macchine agricole.

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