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Tags: Codice della Strada 

Articolo 200 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 53 Cod. Str.)

Art. 200. Regolamento di Attuazione

Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice, per uso speciale i motoveicoli:

a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

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Vedi anche:
Articolo 53 - CdS
Motoveicoli.

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