HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeWebinarSIDA TourContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Informatica
SIDA Quiz App Nautica
L'app professionale dell'Autoscuola per fare i quiz della patente nautica.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Nuovo Documento d’Istruzioni 2022 (D.D. 215/2016) - Tachigrafo
Documento dedicato ai conducenti professionali che contiene adeguate istruzioni per il buon funzionamento del tachigrafo

 Prodotti SIDA
SIDA pagoPA
Nuova funzionalità SIDA pagoPA per tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Comune
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Cose
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Persone
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 59 - Regolamento di Attuazione

<< Articolo 58 - Regolamento di Attuazione
Articolo 60 - Regolamento di Attuazione >>

(Art. 23 Cod. Str.)

Art. 59. Regolamento di Attuazione

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

<< Articolo 58 - Regolamento di Attuazione
Articolo 60 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 23 - CdS
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail