HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeSIDA TourContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Targhe calamitate e targhe adesive
Targhe calamitate e adesive da apporre sul veicolo di Scuola Guida

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Informatica
SIDA Quiz App Nautica
L'app professionale dell'Autoscuola per fare i quiz della patente nautica.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Nuovo Documento d’Istruzioni 2022 (D.D. 215/2016) - Tachigrafo
Documento dedicato ai conducenti professionali che contiene adeguate istruzioni per il buon funzionamento del tachigrafo

 Prodotti SIDA
SIDA pagoPA
Nuova funzionalità SIDA pagoPA per tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Comune
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Cose
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 205 - CdS

<< Articolo 204 bis - CdS
Articolo 206 - CdS >>

Art. 205.

Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2. Soppresso

3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208. (Abrogato)

<< Articolo 204 bis - CdS
Articolo 206 - CdS >>
  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail