HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Persone
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC iniziale parte Persone

 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
SIDA Quiz App A e B
App dedicata al candidato per esercitarsi sui quiz della patente. Personalizzabile con l'immagine dell’autoscuola

 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Portapatente
Portapatente personalizzabile con logo autoscuola: nuovi colori disponibili!

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Prontuario dell’esame di guida della patente B
Testo di preparazione al conseguimento della parte pratica 1° e 2° fase dell'esame di guida

 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale bilingue Arabo - Italiano
Manuale bilingue Arabo - Italiano

 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Targhe calamitate e targhe adesive
Targhe calamitate e adesive da apporre sul veicolo di Scuola Guida

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada Normativa carico sicuro 

Articolo 164 - CdS

<< Articolo 163 - CdS
Articolo 165 - CdS >>

Art. 164.

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (*)

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

 

(*) Modificato dalla legge n. 2 dell'11/01/2018

 

<< Articolo 163 - CdS
Articolo 165 - CdS >>


Vedi anche:
23/05/2011
 News
Auto e porta bici
Come circolare in regola con le biciclette sull'auto
leggi tutto...

17/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 361 - Regolamento di Attuazione
Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico.
leggi tutto...

17/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 362 - Regolamento di Attuazione
Restituzione dei documenti.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail