Esenzioni CQC - Novità 2020
Per effetto della direttiva europea 2018/645 che ha aggiornato la direttiva 2003/59, è stato modificato il D. Lgs. 286/2005 che estende l'obbligo della CQC a tutti i titolari di patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE salvo le esenzioni riportate. La differenza è che prima erano sottoposti a questo obbligo i conducenti che effettuavano “professionalmente” il trasporto di persone o di cose, mentre ora l'avverbio “professionalmente” è stato cancellato.
Sono esentati dall'obbligo della CQC i conducenti di veicoli:
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la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h es. macchine agricole e macchine operatrici
(veicoli con funzioni di pubblica utilità)
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ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi
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utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali
(veicoli non immatricolati o da movimentare a scopo costruttivo e/o manutentivo)
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sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione
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nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione
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per i quali è necessaria una patente di categoria D1 o D e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente
(veicoli a uso didattico) -
utilizzati per lezioni ed esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale di guida, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare di CQC*
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utilizzati da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare di CQC
(veicoli che effettuano trasporti in conto proprio ma con caratteristiche precise NOVITA' 2020)
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che operano in zone rurali** per approvvigionare l'impresa stessa del conducente che non offre servizi di trasporto, quando il trasporto è occasionale*** e non incide sulla sicurezza stradale. Sostanzialmente, si tratta di attività di trasporto di merci in conto proprio, in ambito locale, che non interessa i centri urbani più grandi e che è funzionale all'approvvigionamento di un'impresa che non svolge attività professionale di autotrasporto
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veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
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utilizzati per trasporti non commerciali**** di passeggeri o di cose
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che trasportano materiale o attrezzature o macchinari *****, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività , a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale
*nell'ambito della formazione, è consentito anche il trasporto commerciale in quanto utile ai fini della formazione stessa (ad esempio, aspirante conducente affiancato ad un collega autista che sta lavorando su autobus di linea).
** le mappe delle aree classificate come rurali nel nostro Paese possono essere reperite nel sito https://www.reterurale.it/areerurali
***Il trasporto può essere considerato occasionale solo quando il conducente non ha la qualifica di conducente professionale (e, quindi, non è assunto come autista) e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. Il trasporto, tuttavia, non può essere eccezionale ai sensi dell'art. 10 CDS.
****Per "trasporti non commerciali" si devono intendere quelli che non producono utili né diretti né indiretti. Ad esempio, sono trasporti non commerciali i trasporti effettuati dalle organizzazioni onlus per beneficenza.
***** In questa deroga rientrano tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, come ad esempio gli autospurgo, le autopompe, gli autoveicoli utilizzati per attività edilizie (es. con gru, sollevatori,ecc.), i veicoli negozio o laboratorio medico, le autofficine.
CQC sempre obbligatoria per:
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conducenti assunti con la qualifica di autisti
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conducenti che guidano per più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo
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conducenti di autobus in trasporto pubblico e di scuolabus o miniscuolabus
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conducenti di veicoli in conto proprio per trasporto di merci di produzione propria
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