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Tags: Codice della Strada 

Articolo 21 - CdS

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Art. 21.

Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonchè agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonchè le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.

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Vedi anche:
Articolo 30 - Regolamento di Attuazione
Segnalamento temporaneo.

Articolo 31 - Regolamento di Attuazione
Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

Articolo 32 - Regolamento di Attuazione
Barriere.

Articolo 33 - Regolamento di Attuazione
Delineatori speciali.

Articolo 34 - Regolamento di Attuazione
Coni e delineatori flessibili.

Articolo 35 - Regolamento di Attuazione
Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi.

Articolo 36 - Regolamento di Attuazione
Visibilità notturna.

Articolo 37 - Regolamento di Attuazione
Persone al lavoro.

Articolo 38 - Regolamento di Attuazione
Veicoli operativi.

Articolo 39 - Regolamento di Attuazione
Cantieri mobili.

Articolo 40 - Regolamento di Attuazione
Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.

Articolo 41 - Regolamento di Attuazione
Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali.

Articolo 42 - Regolamento di Attuazione
Strettoie e sensi unici alternati.

Articolo 43 - Regolamento di Attuazione
Deviazioni di itinerario.

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