HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeSIDA TourContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Targhe calamitate e targhe adesive
Targhe calamitate e adesive da apporre sul veicolo di Scuola Guida

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Informatica
SIDA Quiz App Nautica
L'app professionale dell'Autoscuola per fare i quiz della patente nautica.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Nuovo Documento d’Istruzioni 2022 (D.D. 215/2016) - Tachigrafo
Documento dedicato ai conducenti professionali che contiene adeguate istruzioni per il buon funzionamento del tachigrafo

 Prodotti SIDA
SIDA pagoPA
Nuova funzionalità SIDA pagoPA per tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Comune
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Cose
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 379 - Regolamento di Attuazione

<< Articolo 378 - Regolamento di Attuazione
Articolo 380 - Regolamento di Attuazione >>

(Art. 186 Cod. Str.)

Art. 379. Regolamento di Attuazione

Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.

9. Il ministero dei Trasporti e della Navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

<< Articolo 378 - Regolamento di Attuazione
Articolo 380 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 186 - CdS
Guida sotto l'influenza dell'alcool.

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail