HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeSIDA TourContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Modulistica e Oggettistica
Targhe calamitate e targhe adesive
Targhe calamitate e adesive da apporre sul veicolo di Scuola Guida

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Informatica
SIDA Quiz App Nautica
L'app professionale dell'Autoscuola per fare i quiz della patente nautica.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Nuovo Documento d’Istruzioni 2022 (D.D. 215/2016) - Tachigrafo
Documento dedicato ai conducenti professionali che contiene adeguate istruzioni per il buon funzionamento del tachigrafo

 Prodotti SIDA
SIDA pagoPA
Nuova funzionalità SIDA pagoPA per tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Comune
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Manuale CQC - Parte Cose
Per la preparazione del candidato al superamento dell'esame per il conseguimento della CQC

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Appendice XII - Art. 257

APPENDICE XII

ART. 257
(CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI DATI DELLE TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI)

1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonchè quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1);
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1).
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;
l) Abrogato (2)
m) Abrogato (2)
n) Abrogato (2)
o) Abrogato (2)
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.



Vedi anche:
17/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 257 - Regolamento di Attuazione
Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail