Ho dimenticato la password
HomeInfo PatentiNormativaProdottiServiziAssistenzaDownloadAziendaForum
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroMulte e punti
Codice della StradaRegolamentoLeggi-Circolari-Decreti-AvvisiPrivacy
Simulatori di guidaLinea didattica AutoscuoleLinea professionaleGestionali e comunicazione telematica
Servizi OnLineApprofondimentiGiornalinoAule Informatizzate
SoftwareCd Quiz CasaContatti
DocumentiSoftware
Chi siamoRete commerciale
EntraRegole
Novità prodotti SIDA
 Prodotti CQC
SIDA Quiz Casa CQC Nazionale
DVD per le esercitazioni a casa del candidato alla CQC. Contiene il nuovo listato Nazionale 2012

 Prodotti CQC Autotrasporto
SIDA Quiz Millennium CQC
Software di esercitazione in autoscuola per il conseguimento della CQC. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti CQC
Libro Quiz per argomento della CQC
Libro quiz CQC suddiviso per argomento. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Casa Patente Nautica
DVD per le esercitazioni a casa dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Nautica
Il nuovo prodotto SIDA per la preparazione dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti
Manuale certificati KA KB
Il manuale specifico per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale KA e KB


Collegamenti rapidi
Modulistica da scaricare

SIDA VPN

Download TuttoPrenota

Giornalino Online


Articolo 190 - CdS
Dimensione testo: a A

Articolo 190 - CdS

<< Articolo 189 - CdS
Articolo 191 - CdS >>

Art. 190.

Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

3. É vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. É vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. É vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. É vietato effettuare sulle carreggiate giochi allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.

<< Articolo 189 - CdS
Articolo 191 - CdS >>
  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail