Ho dimenticato la password
HomeInfo PatentiNormativaProdottiServiziAssistenzaDownloadAziendaForum
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroMulte e punti
Codice della StradaRegolamentoLeggi-Circolari-Decreti-AvvisiPrivacy
Simulatori di guidaLinea didattica AutoscuoleLinea professionaleGestionali e comunicazione telematica
Servizi OnLineApprofondimentiGiornalinoAule Informatizzate
SoftwareCd Quiz CasaContatti
DocumentiSoftware
Chi siamoRete commerciale
EntraRegole
Novità prodotti SIDA
 Prodotti CQC
SIDA Quiz Casa CQC Nazionale
DVD per le esercitazioni a casa del candidato alla CQC. Contiene il nuovo listato Nazionale 2012

 Prodotti CQC Autotrasporto
SIDA Quiz Millennium CQC
Software di esercitazione in autoscuola per il conseguimento della CQC. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti CQC
Libro Quiz per argomento della CQC
Libro quiz CQC suddiviso per argomento. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Casa Patente Nautica
DVD per le esercitazioni a casa dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Nautica
Il nuovo prodotto SIDA per la preparazione dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti
Manuale certificati KA KB
Il manuale specifico per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale KA e KB


Collegamenti rapidi
Modulistica da scaricare

SIDA VPN

Download TuttoPrenota

Giornalino Online


Articolo 175 - CdS
Dimensione testo: a A

Articolo 175 - CdS

<< Articolo 174 - CdS
Articolo 176 - CdS >>

Art. 175.

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1;

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm3 se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru, come individuate nella carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. É vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste dl soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonchè in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonchè al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 398 a euro 1.596.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991 n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 24 a euro 94.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

<< Articolo 174 - CdS
Articolo 176 - CdS >>


Vedi anche:
17/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 372 - Regolamento di Attuazione
Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail