Ho dimenticato la password
HomeInfo PatentiNormativaProdottiServiziAssistenzaDownloadAziendaForum
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroMulte e punti
Codice della StradaRegolamentoLeggi-Circolari-Decreti-AvvisiPrivacy
Simulatori di guidaLinea didattica AutoscuoleLinea professionaleGestionali e comunicazione telematica
Servizi OnLineApprofondimentiGiornalinoAule Informatizzate
SoftwareCd Quiz CasaContatti
DocumentiSoftware
Chi siamoRete commerciale
EntraRegole
Novità prodotti SIDA
 Prodotti CQC
SIDA Quiz Casa CQC Nazionale
DVD per le esercitazioni a casa del candidato alla CQC. Contiene il nuovo listato Nazionale 2012

 Prodotti CQC Autotrasporto
SIDA Quiz Millennium CQC
Software di esercitazione in autoscuola per il conseguimento della CQC. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti CQC
Libro Quiz per argomento della CQC
Libro quiz CQC suddiviso per argomento. Contiene il nuovo listato CQC Nazionale 2012

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Casa Patente Nautica
DVD per le esercitazioni a casa dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti Patente Nautica
SIDA Quiz Nautica
Il nuovo prodotto SIDA per la preparazione dei candidati alle patenti nautiche

 Prodotti
Manuale certificati KA KB
Il manuale specifico per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale KA e KB


Collegamenti rapidi
Modulistica da scaricare

SIDA VPN

Download TuttoPrenota

Giornalino Online


Articolo 150 - CdS
Dimensione testo: a A

Articolo 150 - CdS

<< Articolo 149 - CdS
Articolo 151 - CdS >>

Art. 150.

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o sulle strade di montagna

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

<< Articolo 149 - CdS
Articolo 151 - CdS >>
  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail