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Articolo 393 - Regolamento di Attuazione
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Articolo 393 - Regolamento di Attuazione

(Art. 208 Cod. Str.)

Art. 393. Regolamento di Attuazione

Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali e alle forze dell'ordine

1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice.

2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno fornire al ministero dei Lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del ministro dell'Interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli organismi o dei corpi anzidetti.



Vedi anche:
Articolo 208 - CdS
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

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