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Tags: Codice della Strada 

Articolo 88 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 39 Cod. Str.)

Art. 88. Regolamento di Attuazione

Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile

1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice.

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice.

4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.


Fig. II.12




Fig. II.13




Fig. II.14



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Vedi anche:
Articolo 10 - CdS
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Articolo 39 - CdS
Segnali verticali.

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