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Tags: Codice della Strada 

Articolo 12 - Regolamento di Attuazione

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(Artt. 10 e 159 Cod. Str.)

Art. 12 Regolamento di Attuazione

Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli

(Modificato dal DPR n. 31 del 12/02/2013)

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione es soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei veicoli.

 

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Vedi anche:
30/10/2009
 Codice della Strada
Appendice IV - Art. 12
Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale
leggi tutto...

Articolo 10 - CdS
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Articolo 159 - CdS
Rimozione e blocco dei veicoli.

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