Novità dal mondo delle patenti e dell'autotrasporto
Sulla app IO si possono vedere adesso anche il punteggio della patente e la scadenza della revisione e del bollo auto
App IO è l'app dei servizi pubblici che permette di ricevere comunicazioni dagli enti pubblici, aggiungere i propri documenti personali, ottenere bonus e sconti, pagare e firmare in digitale.
Da diversi mesi è possibile ottenere la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria – con l'estensione in tutta Europa, e della Carta europea della Disabilità. Questi documenti digitali hanno la stessa validità di quelli fisici, dunque in caso di controlli su strada si può esibire la patente nella app. Di recente è stata attivata una comunicazione diretta con la Motorizzazione civile, che permette di essere aggiornati su diverse attività, dal punteggio patente alla scadenza per la revisione del veicolo. Soprattutto per chi guida per professione, questo è un ottimo sistema per tenere sotto controllo il punteggio del proprio documento di guida al fine di evitare di arrivare a zero punti senza nemmeno accorgersene.
Tra le altre funzioni importanti ci sono i messaggi da parte di altri enti pubblici, come ad esempio la scadenza del bollo auto da parte della Regione, i promemoria per gli appuntamenti o per il pagamento della Tari da parte del Comune, i verbali delle multe e altro ancora.
Per usare l'app, bisogna essere maggiorenni e avere un'identità Spid oppure la Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Divieti di circolazione per mezzi pesanti: si avvicina un periodo di “stop forzato”
Con l'approssimarsi della Pasqua e dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio, per gli autisti dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate si avvicina un periodo caratterizzato dai divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i giorni di: venerdì 18 aprile (h 14-22), sabato 19 aprile (h 9-16), domenica 20 aprile Pasqua (h 9-22), lunedì 21 aprile Pasquetta (h 9-22), martedì 22 aprile (h 9-14), venerdì 25 aprile (h 9-22), domenica 27 aprile (h 9-22), giovedì 1 maggio (9-22).
Il modulo CID della constatazione amichevole rimane su carta
Anche in presenza di una digitalizzazione sempre più spinta, l'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha deciso di mantenere anche la versione cartacea del modulo CID che serve per la constatazione dei danni in caso di incidente stradale.
La decisione è contenuta nel nuovo regolamento del 25 marzo 2025 n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025.
A scelta del conducente o del proprietario, il modulo di denuncia potrà dunque essere compilato su un documento cartaceo o informatico. Tutte le agenzie di assicurazioni prevedono, sui loro siti web, la disponibilità di tale modulo da scaricare e stampare in tempo reale, anche se si consiglia di averne sempre una copia cartacea a bordo del veicolo, da usare in caso di emergenza. Ricordiamo che, se non disponibile nell'immediato, è possibile compilare il modulo CID anche in un secondo momento, sempre che i soggetti coinvolti nel sinistro siano d'accordo e condividano i propri dati anagrafici: per ogni informazione di dettaglio consigliamo di seguire le indicazioni previste dalla propria impresa assicurativa.
Tutti i trasportatori hanno una responsabilità in materia di rifiuti: c'è una sentenza importante
La denuncia del sindaco di Monselice contro la ditta Brema srl, autrice di un trasporto di 141 “big bags” contenenti rifiuti plastici inquinanti, e contro la società Sadocco Narciso snc proprietaria dell'area dove sono stati depositati questi rifiuti, si è trasformata in una sentenza che sarà decisiva nel trattamento di tutti i casi simili di trasporto irregolare di rifiuti. “Chi inquina paga”, e poco importa se l'azienda è abilitata al trasporto di rifiuti pericolosi oppure no: nel momento in cui l'autotrasportatore effettua un servizio di trasporto, si deve informare sulla destinazione della merce, e se non lo fa verrà ritenuto corresponsabile del reato di abbandono di rifiuti.
La sentenza è quella del Consiglio di Stato Sez. IV n. 456 del 22 gennaio 2025, e farà sicuramente discutere. In pratica il Collegio reputa che – in analogia a quanto stabilito all’art. 193, comma 17, del codice dell’ambiente per i trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti - il trasportatore non abilitato è tenuto a verificare la correttezza ed esaustività dei documenti di trasporto nonché a rilevare, quantomeno, le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili. In altre parole, è “corresponsabile” dell'abbandono dei rifiuti.
Nel caso specifico, leggendo il documento di trasporto che riportava, come merce da trasportare “PVC macinato”, il trasportatore si sarebbe dovuto chiedere se tale PVC fosse soggetto alla rigenerazione oppure dovesse essere conferito come rifiuto. E in presenza di un dubbio di tale genere, avrebbe dovuto quanto meno chiedere maggiori spiegazioni al mittente.
Riportiamo uno stralcio della sentenza:
8.2 In ordine al contenuto della “posizione di garanzia” gravante sul trasportatore, il Collegio reputa che – in analogia a quanto stabilito all’art. 193, comma 17, del codice dell’ambiente per i trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti - il trasportatore non abilitato sia tenuto a verificare la correttezza ed esaustività dei documenti di trasporto nonché a rilevare, quantomeno, le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili.
8.3. Nel caso in esame, ad esempio, sia la ditta Brema che la CNA hanno sostenuto che la dizione “PVC triturato” (presente sul documento di trasporto) è “espressione tecnicamente generica, non identificabile automaticamente con la nozione giuridica di rifiuto poiché la reale natura del PVC macinato dipende dalla tipologia del materiale di provenienza e dalla sua destinazione: il PVC macinato, infatti, può essere utilizzato per essere rigenerato e, dunque, riprocessato (il che ne esclude la qualifica di rifiuto) oppure può essere non riutilizzato e, dunque, conferito come rifiuto”.
Ma era allora proprio per tale ragione che la società appellante - in quanto non abilitata al trasporto di rifiuti – avrebbe dovuto acquisire dal produttore ogni informazione e/o certificazione utile ad escludere tale natura.
Va infatti ricordato che il PVC qualificabile come MPS (materia prima secondaria) è esclusivamente quello prodotto e certificato secondo la normativa “Uniplast” richiamata nel D.M. 5 febbraio 1998 (recante le norma in materia di “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”).
Nella fattispecie in esame la società appellante avrebbe quindi dovuto:
- verificare che la ditta produttrice fosse in possesso di regolare autorizzazione per l’attività di recupero e riciclo finalizzata all’ottenimento di una MPS secondo le norme UNI 10667;
- acquisire una specifica certificazione (o comunque le schede tecniche di prodotto), in ordine alla conformità del materiale alle suddette norme tecniche;
- accertarsi che non vi fossero evidenti difformità tra il materiale affidatogli e quello dichiarato.
Risulta invece che, al contrario, la società non abbia svolto alcun tipo di controllo in ordine al contenuto delle 141 big bags consegnatele dalla ditta Replastic s.r.l..
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