Nuove regole per il rilascio del permesso provvisorio di guida

Aggiornamento del 4 luglio 2022: con circolare 21421 del 1 luglio 2022, la DGT del Dipartimento per la Mobilità sostenibile è intervenuta ancora sull'argomento, precisando che:
- il permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 126, co. 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente debba sottoporsi a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza prefettizia adottata ai sensi dei su menzionati art. 186, co. 8 o 187, co. 6.
- Al contrario, ogni successiva visita presso la CML - alla quale dunque il conducente si sottopone non in ottemperanza dell’ordinanza prefettizia, bensì ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML – esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 186, co. 8, e da quello dell’articolo 187, co. 6, CDS, e dà dunque diritto a chiedere ed ottenere, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il permesso di guida provvisorio in parola.
Di conseguenza, anche per le visite in CML successive ai fini del rinnovo di validità riconfermata dalla CML, esulando dall’ambito di applicazione dell’articolo 186, co. 8, e da quello dell’articolo 187, co. 6, CDS, danno diritto a richiedere e ottenere il permesso provvisorio di guida.
L'applicativo messo a disposizione del CED dovrebbe già riportare la corretta circostanza che ricorre.
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Il permesso provvisorio di guida, come dice il nome, è un documento che serve per attestare le capacità di guida, in attesa che la propria patente di guida venga confermata di validità dalla Commissione Medico Locale. Vediamo insieme come si può richiedere, attraverso la lettura ragionata dell'ultima circolare del Ministero, emanata il 13 maggio 2022 e protocollata con il n. 15753
Si tratta di un documento che ha fatto la sua comparsa “ufficiale” nel Codice della Strada di recente, viene menzionato infatti nel comma 8 bis dell'art. 126 bis del Codice della Strada, grazie al Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020.
Leggiamolo insieme:
8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6. (*)
L'aggiunta del comma 8 bis si è resa necessaria per via dei tempi di attesa molto lunghi delle Commissioni Medico Locali, che devono valutare le condizioni psicofisiche dei titolari delle patenti speciali e dei titolari delle patenti superiori, quando hanno raggiunto una certa età e intendono continuare a guidare mezzi pesanti.
Le CML hanno anche il compito di esaminare le cartelle dei conducenti accusati di avere guidato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ma in tal caso i conducenti non possono richiedere il permesso provvisorio di guida e devono aspettare il loro turno di visita senza poter guidare.
Ma torniamo al punto: il permesso provvisorio di guida nel corso di questi ultimi due anni ha conosciuto delle operatività diverse, nel senso che con due diverse circolari (le circolari prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 e prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021) si è cercato di “tamponare” l'emergenza delegando al rilascio di siffatto documento, oltre le CML e gli uffici dalle stesse preposti, lo stesso titolare della patente munito di SPID (attraverso il Portale dell'Automobilista) oltre che le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica per conto del richiedente.
Passata l'emergenza Covid-19, la pubblica amministrazione torna sui suoi passi e dispone adesso un nuovo sistema che, correttamente, prima di rilasciare il documento, verifichi l'esistenza di condizioni non ostative (ad esempio, la patente nel frattempo non deve essere stata sospesa per gravi infrazioni ) presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Dopo il 18 maggio 2022, il titolare di patente che deve sottoporsi alla visita della CML, dopo avere fissato l'appuntamento per tale visita, può richiedere il permesso provvisorio in alternativa a:
- CML stessa, che lo rilascerà dopo avere verificato l'assenza di condizioni di ostatività
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autoscuola o studio di consulenza, che lo rilasceranno sempre dopo avere verificato l'assenza di condizioni di ostatività, attraverso il Portale dell'Automobilista.
In entrambi i casi, si dovrà pagare la tariffa D1 pari a 16 €.
Resta piuttosto evidente che tale permesso provvisorio di guida sarà valido fino alla data in esso riportata, e dovrà sempre accompagnare la patente posseduta, insieme alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.
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