HomeInfo PatentiNormativaProdottiServiziAssistenzaDownloadAziendaForum
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroMulte e punti
Codice della StradaRegolamentoLeggi-Circolari-Decreti-AvvisiPrivacy
Linea didattica AutoscuoleLinea professionaleGestionali e comunicazione telematica
PatenteOnLineAule InformatizzateGiornalino
SoftwareCd Quiz CasaContatti
DocumentiSoftware
Chi siamoRete commerciale
EntraRegole
Novità prodotti SIDA
 Prodotti Patente AB
Listato Quiz Patente A e B 2011
Tutti i quiz relativi al Listato Ministeriale 2011

 Prodotti CQC
Manuale CQC UNICO
Unico o diviso in tre differenti volumi sviluppa e approfondisce tutti gli argomenti dei corsi CQC

 Prodotti Patente AB
Manuale A e B con vere
Manuale della patente A e B con tutte le vere dei quiz

 Prodotti Gestionali e Comun. telematica
SIDA VPN
Una rete dove trasmettere in sicurezza i dati alla Motorizzazione

 Prodotti Gestionali e Comun. telematica
SIDA STA Polo Telematico
Per poter accedere al CED MCTC o ACI in modalità ADSL!!!

 Prodotti Gestionali e Comun. telematica
SIDA Visure
L'accesso alla banca dati per le visure PRA (Ispezioni Giuridiche)


Collegamenti rapidi
Modulistica da scaricare

SIDA VPN

Download TuttoPrenota

Giornalino Online


Articolo 185 - CdS
Dimensione testo: a A

Articolo 185 - CdS

Art 185.

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. É vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonchè i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.



Vedi anche:
17/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 378 - Regolamento di Attuazione
Impianti di smaltimento igienico-sanitario.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail