HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleRealtà VirtualeSimulatori di guidaAccessoriRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA Formazione
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete CommercialeSIDA TourContatti
EntraRegole
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Manuale Certificato di abilitazione professionale KA e KB
Manuale per il Certificato di abilitazione professionale KA e KB

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Quiz App KB
SIDA Quiz App KB, l'app per fare i quiz per l'abilitazione KB sullo smartphone.

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Guida Rapida KA-KB (corso contenuto in SIDA Guida Rapida SUP)
SIDA Guida Rapida KA-KB, software di supporto all'insegnante

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Quiz Millennium KB
SIDA Quiz Millennium KB

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Aula KB (corso contenuto in SIDA Aula SUP)
SIDA Aula KB, software per le lezioni di teoria in autoscuola.

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Gestione
Nuova funzionalità “Fatturazione Elettronica” per la creazione automatica di fatture in formato XML

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Aula A e B
Aggiornamento con nuove piste moto come da circolare del 19/12/2018

Facebook
Twitter
Google+
Invia mail
   
Pubblicato il : 02/10/2018
Tags: Attualità 

Con la revoca della patente, i tre anni di “purgatorio” partono dal provvedimento di sospensione

La revoca della patente è il provvedimento più severo che viene stabilito nei confronti di conducenti che non dispongono più dei requisiti fisici o psichici necessari o che commettono gravi violazioni al codice stradale.

All'art. 219 del codice della strada viene chiarito che, mentre il provvedimento di revoca per la perdita dei requisiti è un atto definitivo, quello per aver commesso gravi violazioni è un atto comunque temporaneo, dal momento che dopo un certo numero di anni, il conducente può conseguire di nuovo la patente.

Gli anni di attesa sono due o tre, a seconda del tipo di violazione commessa: sono tre quando le violazioni riguardano gli articoli 186, 186 bis e 186, ovvero quando si guida sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti, sono due negli altri casi.

Nel codice della strada si legge all'art. 219 comma 3-ter: “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.

Ma qual è la “data di accertamento del reato”?

Fino allo scorso settembre, per consuetudine, il Ministero dei Trasporti aveva sempre identificato tale data con il momento del passaggio in giudicato (quando cioè una sentenza non è più impugnabile, in genere questo avviene anche dopo due anni dalla sentenza).

Ora, per la prima volta si è espresso sull'argomento il Tribunale Civile di Bologna (ordinanza del 18 luglio 2018) , chiamato a esprimersi a seguito del ricorso di un automobilista che aveva fatto notare come il "presofferto" (ovvero la precedente sospensione della patente, che precede l'atto di revoca) debba essere anch'esso conteggiato nei famosi tre anni.

Il tribunale bolognese, un po' a sorpresa, ha chiarito in effetti che la data di accertamento del reato è la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca.



Vedi anche:
18/07/2018
Ordinanza tribunale Bologna - 18/07/2018 - n. 5789 - Revoca patente
Ordinanza ex art. 700 c.p.c
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail

I vostri commenti...

*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie

maurizio
riccardo anch io ho provocato un incidente in terza fascia a ottobre 2015,a settembre 2018 ho finito la messa alla prova e a ottobre 2018 all ultima udienza il giudice ha estinto il reato per messa alla prova positiva e ha inviato il tutto al prefetto per le pene accessorie e cioè la revoca,ma ancora nulla e spero arrivi il più tardi possibile.E' un calvario che dura anni purtroppo,dove c è un mangia mangia dello stato,visite in cml e tutte da pagare,esami a pagamento,bollettini postali,pagamenti alla regione,insomma uno schifo totale che se và bene finisce entro 10 anni
RICCARDO
HO AVUTO LA SOSPENSIONE DAL PREFETTO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA IL 12/01/2018, IL 20/06/2018 DOPO RICORSO AL GIUDICE DI PACE, MI HANNO RIDATO IL DOCUMENTO.
VISTO CHE IL TASSO ALCOLEMICO ERA SUPERIORE A 1.5 E HO CAUSATO UN INCIDENTE, MI VERRA' REVOCATA LA PATENTE PER TRE ANNI. IL 12 SETTEMBRE 2019 HO L' UDIENZA CHE DOVREBBE CANCELLARE IL REATO E VERRA' POI DISPOSTA LA REVOCA DAL PREFETTO, SECONDO VOI QUANDO POTRO' SOSTENERE L' ESAME PER RIAVERE IL DOCUMENTO, TENENDO CONTO CHE DAL 12/01/2018 AL 20/06/2018 HO AVUTO LA PATENTE SOSPESA.
ANGELINO
PIU' CHE GIUSTO

Inserisci il tuo commento