Allegato I al Regolamento CE 3821/1985
ALLEGATO I al regolamento n. 3821 del 20/12/1985
CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO
I. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente allegato, s'intende per:
a) apparecchio di controllo: apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti;
b) foglio di registrazione: foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare;
c) costante dell'apparecchio di controllo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = . . . giri/km) o in impulsi per chilometro (k = . . . imp/km);
d) coefficiente caratteristico del veicolo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI, punto 4, del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (W = . . . giri/km) o impulsi per chilometro (w = . . . imp/km);
e) circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote: media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI, paragrafo 4, del presente allegato) e viene espressa con: 1 = . . . mm.
II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:
1) distanza percorsa dal veicolo,
2) velocità del veicolo,
3) tempo di guida,
4) altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità,
5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero,
6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione.
7) per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione) e dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore.
Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3, 4 e 5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti.
III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
a) Prescrizioni generali
1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:
1.1. Dispositivi indicatori:
- della distanza percorsa (contatore totalizzatore),
- della velocità (tachimetro),
- del tempo (orologio).
1.2. Dispositivi registratori comprendenti:
- un registratore della distanza percorsa,
- un registratore della velocità,
- uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto 4.
1.3. Un dispositivo marcatore indicante sul foglio di registrazione, singolarmente:
- tutte le aperture della cassa contenenti tale foglio,
- per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione), non oltre il momento della rialimentazione,
- per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia e qualsiasi interruzione del segnale inviato a detto sensore.
2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura.
L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.
3. Materiali
3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.
3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.
4. Misurazione della distanza percorsa
Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate:
- in marcia avanti e in marcia indietro, oppure
- unicamente in marcia avanti.
L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.
5. Misurazione della velocità
5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.
5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.
6. Misurazione del tempo (orologio)
6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione.
6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandata dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio.
7. Illuminazione e protezione
7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio devono essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.
7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.
b) Dispositivi indicatori
1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)
1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interni di chilometri.
1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza apparente di almeno 4 mm.
1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99 999,9 km almeno.
2. Indicatore della velocità (tachimetro)
2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.
2.2. Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione.
2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.
2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.
3. Indicatore del tempo (orologio)
L'indicatore di tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua.
c) Dispositivi registratori
1. Prescrizioni generali
1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.
1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.
1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.
Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.
1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.
2. Registrazioni della distanza percorsa
2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 1 mm della coordinata corrispondente.
2.2. Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.
3. Registrazioni della velocità
3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.
Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni:
- il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri);
- il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4: 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione;
- le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.
3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.
4. Registrazione dei tempi
4.1. L'apparecchio deve essere costruito per registrare i tempi di guida in modo completamente automatico e consentire di registrare separatamente, eventualmente mediante manovra di un dispositivo commutatore, gli altri gruppi di tempi quali indicati all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) del regolamento.
4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti all'articolo 15 del regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.
La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei trattati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l'interpretazione del diagramma.
4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri le registrazioni di cui al punto 4.1 devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.
d) Dispositivi di chiusura
1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura.
2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli.
e) Iscrizioni
1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni:
- in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo « km »,
- in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione « km/h »,
- il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma « Vmin . . . km/h, Vmax . . . k/h ». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.
Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970.
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato:
- nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,
- numero di fabbricazione ed anno di costruzione,
- marchio di omologazione del modello dell'apparecchio,
- costante dell'apparecchio, sotto la forma « k = . . . giri/km » o « k = . . . imp/km »,
- eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1,
- se la sensibilità dello strumento all'angolo d'inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile sotto la forma:
dove a rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e v e g rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo a,
f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)
1. Al banco di prova del montaggio:
a) distanza percorsa:
1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;
b) velocità:
3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
c) tempi:
± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.
2. All'atto del montaggio:
a) distanza percorsa:
2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;
b) velocità:
4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
c) tempi:
± 2 minuti al giorno, oppure
± 10 minuti ogni 7 giorni.
3. In uso:
a) distanza percorsa:
4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;
b) velocità:
6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
c) tempi:
± 2 minuti al giorno, oppure
± 10 minuti ogni 7 giorni.
4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.
5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI.
IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE
a) Prescrizioni generali
1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell'apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.
I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.
Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento.
In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.
2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.
Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.
b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni
1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione:
- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,
- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,
- una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.
2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.
3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.
4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.
c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione
Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo o marchio del fabbricante,
- marchio di omologazione del modello del foglio,
- marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile,
- limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora.
Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.
d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte
Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte:
- cognome e nome del membro dell'equipaggio,
- data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio,
- numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,
- rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,
- ora del cambio del veicolo.
V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.
2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.
I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l'adattamento dell'apparecchio al veicolo viene effettuato dall'adattatore.
3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell'apparecchio, o sull'apparecchio stesso dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell'installazione propriamente detta, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.
Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
- nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati,
- coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma « w = . . . tr/km » o « w = . . . imp/km »,
- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « 1 = . . . mm »,
- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
4. Sigilli
I seguenti elementi devono essere sigillati:
a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;
b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo;
c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito;
d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte;
e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio;
f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 7.2;
g) eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell'apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo.
In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.
I sigilli di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti:
- in casi d'emergenza, oppure
- per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso ad aumentare la sicureza stradale,
a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare correttamente e sia risigillato da un montatore o da un'officina autorizzati immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso ad accrescere la sicurezza stradale oppure entro 7 giorni negli altri casi; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell'autorità competente.
5. I cavi che collegano il trasmettitore dell'apparecchio di controllo devono essere protetti con un rivestimento continuo plastificato antiruggine e fissato mediante strozzamento, a meno che non sia possibile garantire una protezione equivalente contro le manomissioni con altri mezzi (ad esempio mediante controllo elettronico, quale una codifica del segnale) in grado di rilevare la presenza di eventuali dispositivi che non sono necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo e che, al momento di essere collegati ed avviati, ne impediscono il funzionamento provocando un corto circuito, un'interruzione o una modifica dei dati elettronici inviati dal sensore di velocità e distanza. Ai sensi del presente regolamento, un collegamento che comprende dei raccordi sigillati è considerato continuo.
Il suddetto sistema di rilevamento può essere sostituito da un comando elettronico che garantisce che l'apparecchio di controllo registri ogni movimento del veicolo, indipendentemente dal segnale inviato dal sensore di velocità e distanza.
Ai fini dell'applicazione del presente punto, per veicoli di categoria M1 e N1 si intendono i veicoli di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio. Su tali veicoli, che sono provvisti di tachigrafo a norma del presente regolamento e non sono concepiti per l'installazione di un cavo armato fra i sensori di velocità e distanza e l'apparecchio di controllo, viene montato un adattatore quanto più vicino possibile ai suddetti sensori. Il cavo armato congiunge l'adattatore all'apparecchio di controllo.
VI. VERIFICHE E CONTROLLI
Gli stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.
1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati
Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, lettera f), punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V, punto 4, lettera f).
A tale scopo gli stati membri possono istituire la verifica dell'origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento compresi i suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro mandatari.
2. Montaggio
All'atto del montaggio a bordo di un veicolo l'apparecchio e l'installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III, lettera f), punto 2.
Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall'officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.
3. Controlli periodici
a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.
Saranno in particolare controllati:
- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio;
- la presenza del marchio di omologazione sugli apparecchi; - la presenza della targhetta di montaggio;
- l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio,
- la circonferenza effettiva dei pneumatici.
b) Il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III, lettera f), punto 3, relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.
4. Determinazione degli errori
La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova:
- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,
- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,
- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore,
- movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana ad una velocità di 50 ± 5 km/h; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova.