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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 12/02/2003 - MOT3/551/M312 - Esami di teoria

OGGETTO: Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.

DA FONTE TRASPORTI
CIRCOLARE PROT. N. MOT3/551/M312 - 12/02/2003 - PATENTE DI GUIDA - SEDUTE DI ESAME - ESAMI DI TEORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 12 febbraio 2003
Prot. n. MOT3/551/M310

Premesse
L'art. 121, sesto comma, del Codice della Strada consente che l'esame per il conseguimento delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa, se dotata di locali riconosciuti idonei allo scopo.
Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, va esaminata, anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità tra le richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità dei funzionari esaminatori.
L'esigenza di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità di procedure atte ad assicurare alle sedute di esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza, impone di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso specificato. Il carattere transitorio della presente circolare è motivato dalla previsione di una completa riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli esami di teoria caratterizzata dall'utilizzo estensivo delle tecnologie informatiche.

1. Disposizioni operative per esami di patente di categoria A e B
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A e B possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per trentasei candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati – ove richiesto – esami di guida nel limite di due per seduta.
Sedute "miste" pomeridiane con numero maggiore di esami di guida potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria sia svolta - congiuntamente e nella medesima aula d'esame - da due esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d'esame, e che sia richiesta per quarantotto candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi. Anche nella presente fattispecie ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici, nel caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane (08.00 + 14.00) - ferme restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo di candidati viene portato rispettivamente a quarantotto (in abbinamento a quattro guide) nel caso di esaminatore unico ed a settantadue (in abbinamento a dodici guide) nel caso di doppio esaminatore.
Sia in caso di esaminatore unico sia di doppio esaminatore, sia per le sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione dei candidati in ciascun turno d'esame di teoria dovrà essere conforme ai verbali trasmessi dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

2. Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori
Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria B+E, C, C+E, D e D+E possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.
Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per dodici candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di due candidati.
A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta.
Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

3. Sede d'esame
Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti delle categorie di cui ai precedenti paragrafi si intendono i locali di una delle autoscuole che richiedono la seduta, ovvero i locali dei centri di istruzione, ovvero qualsiasi altro locale con caratteristiche adeguate all'espletamento degli esami di teoria e comunque giudicato idoneo dal Direttore dell'Ufficio Provinciale.

4. Deroghe
La sede degli esami di teoria a questionario per il conseguimento delle patenti di categoria A e B per i candidati provenienti da autoscuole ubicate su isole minori può essere scelta dai Direttori dei competenti Uffici Provinciali in deroga alla presente circolare.
Le disposizioni di cui alla presente circolare non si applicano agli esami di teoria per il conseguimento di patenti di guida delle categorie A e B svolti mediante colloquio.

5. Altre disposizioni
Prima della distribuzione dei questionari, l'esaminatore - dopo aver proceduto, alla presenza dei candidati, all'apertura della doppia busta contenete i quiz ed il correttore e dopo aver verbalizzato detta attività - darà lettura delle avvertenze per la corretta compilazione delle schede d'esame di cui all'allegato 1 della presente circolare.
In particolare, l'esaminatore dovrà evidenziare ai candidati il contenuto della lettera "G" del citato allegato, con specifico riguardo alle responsabilità derivanti dall'uso di telefoni cellulari o di apparati ricetrasmittenti e chiederà che detti apparecchi vengano depositati, spenti, sul tavolo dell'esaminatore stesso.
Una copia delle istruzioni sarà affissa sulla porta dell'aula degli esami.

6. Entrata in vigore
Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare entreranno in vigore a partire dal 31 marzo 2003.
La presente circolare integra le precedenti disposizioni in materia, ne abroga i contenuti in contrasto e, in particolare, sostituisce la circolare prot. 4258/M310 del 30 dicembre 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO



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